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Attualità e Politica

21/10/2015 | 15:02

Slot, Tar Lombardia: "Limitazioni orarie rientrano nei poteri del Sindaco"

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ROMA - L'ordinanza comunale che limita gli orari di funzionamento di slot e vlt non è in contrasto con la legge che attribuisce ai Sindaci la facoltà di riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali. E' quanto ha stabilito il Tar Lombardia nella sentenza che respinge il ricorso di un esercente contro le limitazioni orarie del Comune di Mantova. Il ricorrente non aveva contestato il fondamento del potere esercitato dal Sindaco, sostenendo però che tale potere era stato esercitato illegittimamente rispetto ai limiti. Non è d'accordo il Collegio della Sezione di Brescia: "Il potere qui esercitato dal Sindaco è espressione della volontà del legislatore di assicurare, attraverso lo strumento dell’ordinanza, un rimedio efficace a fronte di problematiche che investono, per quanto attiene al caso di specie, la salute pubblica". E dunque "il provvedimento che il Sindaco ha inteso adottare è frutto dei poteri al medesimo attribuiti dalla legge e che correttamente si coordinano, nella combinazione delle normative statali e regionali richiamate e quelle regolamentari dettate dal Consiglio Comunale, nell’ambito della disciplina degli orari delle sale giochi e degli apparecchi per il gioco d’azzardo". Infondate anche le censure sulla violazione delle garanzie di trasparenza e quelle del legittimo affidamento, "tenuto conto della parziale limitazione subita ed in considerazione del fatto che, come costantemente riconosciuto, l’intervenuta liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e di quelli di somministrazione, non preclude all’amministrazione comunale la possibilità di esercitare il potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica". A fondamento dell'ordinanza, ricordano i giudici, ci sono le "informazioni rese delle competenti autorità sanitarie locali" e dunque non può essere messa in dubbio nemmeno la pertinenza delle misure. Il Tar sottolinea comunque che "va rinnovato l’invito all’amministrazione, già formulato in occasioni analoghe, ad effettuare una riponderazione comparativa periodica degli interessi in conflitto, di modo che, a seguito dell’acquisizione delle dovute informazioni presso gli organi competenti, possa essere disposta una revisione dei provvedimenti che regolano l’attività in esame ogni 18-24 mesi" LL/Agipro

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