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Attualità e Politica

28/01/2016 | 10:05

Cessione gratuita della rete, Corte Ue: "Norma può violare principio di proporzionalità"

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LUSSEMBURGO -  La restituzione della rete di accettazione delle scommesse al termine del periodo di concessione è contraria al diritto europeo. E' questa la sentenza della Corte Ue sul caso Laezza sollevato dal bookmaker inglese Stanleybet.

I giudici, si legge nella nota ufficiale della Corte di Giustizia, rilevano "che l’obbligo di cessione non risulta discriminatorio, in quanto si applica indistintamente a tutti gli operatori che hanno partecipato al bando di gara avviato durante il 2012". Tuttavia "un obbligo siffatto può rendere meno allettante l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse", poiché "il rischio per un’impresa di dover cedere, senza contropartita economica, l’uso dei beni in suo possesso è in grado di impedirle di trarre profitto dal suo investimento e costituisce pertanto una restrizione delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, garantite dal diritto dell’Unione".

La Corte ricorda comunque che "l’obiettivo di lotta contro la criminalità connessa al settore del gioco d’azzardo è tale da giustificare restrizioni delle libertà fondamentali, a patto che dette restrizioni siano proporzionate, circostanza che deve essere accertata dal giudice nazionale". Spetterà a questi ultimi, dunque, "valutare se il principio di proporzionalità sia rispettato nel singolo caso, tenendo conto, tra l’altro, del valore venale dei beni oggetto della cessione forzata".

In caso di decadenza o revoca del contratto di concessione, "la cessione a titolo non oneroso dell’uso della rete di gestione e di raccolta del gioco all’Agenzia statale delle Dogane e dei Monopoli (ADM) o a un altro concessionario può assumere il carattere di sanzione proporzionata". Al contrario, quanto la cessazione dell’attività avviene per il mero fatto della scadenza della concessione, "il principio di proporzionalità non è necessariamente rispettato, dal momento che l’obiettivo di continuità dell’attività può essere conseguito con misure meno vincolanti (come, ad esempio, la cessione forzata dei beni a titolo oneroso a prezzi di mercato)".

La questione della cessione della rete ha anche un difetto di trasparenza che potrebbe comportare la lesione del principio di certezza del diritto: la disposizione che la prevede, dispone "avvenga soltanto «dietro espressa richiesta dell’ADM» e non in modo sistematico non precisa le condizioni e le modalità in base alle quali una siffatta domanda dev’essere formulata".

A ogni modo, la sentenza verte unicamente sulla compatibilità con il diritto dell’Unione dell’obbligo di cessione a titolo non oneroso "e non può essere analizzata come diretta a porre in discussione, nel suo complesso, il nuovo sistema di concessioni istituito in Italia durante il 2012 nel settore dei giochi di azzardo".  FP/Agipro

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