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Attualità e Politica

10/02/2016 | 13:12

Giochi, Consiglio di Stato: “Distanze minime legittime solo se ragionevoli”

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ROMA - Ok alle distanze “di sicurezza” delle sale giochi dai luoghi sensibili, purché siano stabilite con criteri validi e che ne provino l’effettiva efficacia nella prevenzione della ludopatia. Il Consiglio di Stato dà un’interpretazione inedita e più dettagliata sulla battaglia ormai di lunga data tra operatori di gioco e amministrazioni locali. Anche Palazzo Spada, dopo il Tar Emilia Romagna, ha ritenuto fondati i ricorsi di SNA Scommesse e Romagna Giochi S.r.l. - quest’ultima rappresentata dall’avvocato Cino Benelli - contro le distanze minime di 1000 metri stabilite dal Comune di Bologna. La Terza sezione ribadisce la giurisprudenza consolidata, ovvero che le disposizioni dei limiti sulle distanze rientrano nella tutela socio-sanitaria e come tali rientrano nelle competenze comunali oltre che in quelle statali. Tuttavia i giudici ritengono che la distanza minima di mille metri sia “irragionevole, inadeguata e non proporzionata, e comunque insufficientemente motivata e frutto di un’istruttoria lacunosa”. E’ vero che la misura, come principio, è condivisibile, ma “manca una regola tecnica cui fare riferimento per misurare l’efficacia di una determinata distanza”. 


Dunque, data per buona la regola generale, “l’individuazione di una distanza, piuttosto che un’altra, discende dall’esercizio di una discrezionalità amministrativa, che effettui la ponderazione con i contrapposti interessi allo svolgimento delle attività lecite di gioco e scommessa, alla luce dei canoni della adeguatezza e della proporzionalità”. In particolare, spiega il Consiglio di Stato, “risponde ad un’esigenza di ragionevolezza che venga stabilita dalla legge una distanza minima fissa, presuntivamente idonea ad assicurare un effetto dissuasivo, proteggendo i frequentatori dei siti sensibili; oppure, che la legge indichi detta distanza di rispetto nella sua misura massima, ovvero nella sua misura minima, consentendo alle Amministrazioni territoriali e locali di valutare le rispettive situazioni e di individuare conseguentemente come adeguate distanze diverse purché rispettose del limite”. Nel caso dell’Emilia Romagna non è stata stabilita una distanza minima e dunque spettava agli enti locali individuarla, tenendo sempre presente le esigenze di ragionevolezza. “Il Comune di Bologna avrebbe dovuto analizzare in modo approfondito l’incidenza delle ludopatie nel proprio territorio, valutare in relazione ad essa quale distanza di rispetto poteva ritenersi astrattamente adeguata alla consistenza del fenomeno da contrastare, e verificare se, in relazione alla diffusione dei siti sensibili, una simile distanza fosse misura proporzionata e sostenibile, in quanto tale da non impedire di fatto nuove ubicazioni per gli esercizi commerciali del settore e la disponibilità di sedi alternative in vista di possibili trasferimenti degli esercizi in attività”. LL/Agipro

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