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Attualità e Politica

18/06/2018 | 16:13

Giochi, Tar Puglia: "Distanziometro legittimo, la tutela delle fasce deboli prevale sugli interessi economici"

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tar puglia distanziometro

ROMA - Il distanziometro di 500 metri per i punti gioco previsto dalla legge regionale pugliese non viola principi costituzionali, ma interviene a garantire la tutela di soggetti deboli, con obiettivi socio sanitari: è quanto ha stabilito il Tar Puglia con una sentenza che ha respinto il ricorso presentato da un centro di Cutrofiano in provincia di Lecce.

Per i giudici la questione di legittimità costituzionale sollevata dai legali del centro «è manifestamente infondata, per le motivazioni esplicitate dalla Consulta con la sentenza 11 maggio 2017»: la norma regionale non interviene sul «mantenimento dell’ordine pubblico», ma ha come obiettivo «in via preminente finalità di carattere socio-sanitario».

Le norme regionali non impongono «un mero e generico “proibizionismo” (come sostenuto dalla Ditta ricorrente)», ma sono finalizzate a definire misure di prevenzione per garantire la «tutela di specifiche fasce “deboli” della popolazione (rispetto alla quale “recedono” i dedotti interessi economici)». Un’esigenza che fa decadere anche i rilievi relativi ai «principi di ragionevolezza e proporzionalità».

I giudici del Tar Puglia sottolineano inoltre che «non risulta, nella specie, convincentemente dimostrata l’allegata impossibilità assoluta di gestione di un punto di raccolta di scommesse nell’intero territorio comunale di Cutrofiano». Alcune precedenti sentenze del Consiglio di Stato hanno ritenuto non legittime «disposizioni regolamentari locali (discrezionalmente) impositive di distanze minime dai luoghi “sensibili”, e non già (come, invece, nel caso di specie) norme di Legge Regionale direttamente determinanti […] analoghe distanze». Niente da fare, ancora, per i riferimenti all’intesa sulla riduzione del gioco raggiunta in Conferenza Unificata, provvedimento «a carattere meramente programmatorio, con riflessi, de iure condendo, sulla - futura - legislazione regionale».

PG/Agipro

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