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Attualità e Politica

03/09/2018 | 16:51

Giochi, Tar Sardegna annulla distanze minime a Golfo Aranci: “Il sindaco non può stabilire l’ubicazione delle sale”

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ROMA - Sì ai limiti orari di Golfo Aranci per sale e apparecchi da gioco, ma no al “distanziometro” che impone una distanza minima da luoghi come scuole e chiese. È quanto ha stabilito il Tar Sardegna sull’ordinanza firmata dal sindaco Giuseppe Fasolino che ha introdotto un regime più restrittivo per le attività di gioco. Il provvedimento dello scorso novembre ha ridotto l’orario di funzionamento di sale e apparecchi (dalle 14 alle 18 e dalle 20 alle 24) e ha disposto con effetto retroattivo una distanza di almeno 500 metri dai luoghi sensibili. Il tribunale amministrativo, accogliendo in parte il ricorso presentato dalla Gallura Games srl, ha confermato la legittimità dei limiti orari, basati su un’adeguata istruttoria che ha analizzato la diffusione del gioco problematico. Per quanto riguarda le distanze, però, il Tar ha ravvisato un «difetto di incompetenza» nei confronti del Sindaco: attualmente, si legge nella sentenza, non esiste «una previsione normativa che legittimi il Sindaco a incidere sulla distribuzione territoriale dei videoterminali per il gioco d’azzardo». Su questa aspetto «il potere di approvare i relativi criteri è attribuito al Ministero dell’Economia, chiamato a recepire in un apposito decreto le scelte di carattere sostanziale condensate in apposita Intesa approvata nella Conferenza Stato-Regioni». Il Collegio ricorda l’accordo siglato un anno fa proprio in Conferenza Unificata tra Stato ed enti locali: anche se l’intesa non è mai stata recepita nel previsto decreto del Mef, conclude il Tar, «emerge la scelta di coinvolgere (anche) gli enti locali nelle iniziative di contrasto della ludopatia, ma con l’espressa precisazione che i relativi criteri sull’ubicazione dei videoterminali potranno - a livello locale - essere introdotti soltanto nei “piani urbanistici” e nei “regolamenti comunali”, cioè nell’ambito di atti amministrativi di carattere normativo/generale la cui approvazione è attribuita esclusivamente al Consiglio Comunale, mentre nessun potere è riconosciuto al Sindaco sulla distribuzione territoriale dei videoterminali per il gioco d’azzardo». Le disposizioni sulle distanze minime contenute nell’ordinanza del sindaco sono dunque state annullate. LL/Agipro

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