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Attualità e Politica

27/09/2016 | 14:30

Tar Veneto e ‘distanziometro’: “Non si applica per le scommesse, ma solo per le sale giochi”

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ROMA - Il “distanziometro” di 500 metri previsto per le sale da gioco dal regolamento edilizio del Comune di Venezia non può essere applicato alle sale scommesse. E’ quanto ha stabilito il Tar Veneto in una nuova sentenza - dopo quella di due settimane fa - che accoglie il ricorso di un esercente contro la diffida a proseguire l’attività ricevuta dal Comune. Il Collegio ha evidenziato come nel provvedimento adottato nel 2015 non c’è un riferimento specifico alle scommesse: “In nessun punto dell’articolato legislativo statale o regionale, né in alcun punto della disposizione regolamentare del Comune di Venezia, si fa riferimento ai luoghi di raccolta delle scommesse ippiche o sportive - si legge nella sentenza - né è possibile, in via interpretativa, ricomprendere tale tipologia di gioco (concernente le scommesse ippiche o sportive) nella nozione di ‘sale pubbliche da gioco’”. Sulla equiparazione delle scommesse ad altre forme di gioco, i giudici richiamano ancora una volta la sentenza del Tar Lombardia dello scorso anno (1570/2015): “Gli apparecchi - tra cui, in particolare, slot machine e videolottery - paiono i più insidiosi nell’ambito del fenomeno della ludopatia, in quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana”. Dunque “non è possibile interpretare il divieto come comprendente anche i centri di raccolta delle scommesse” e quindi “deve essere annullato il provvedimento del Comune di Venezia che ha diffidato il ricorrente ad esercitare l’attività di raccolta delle scommesse”. Diversa la decisione del tribunale amministrativo veneto nei confronti del proprietario di una sala giochi a cui è stata inviata la stessa diffida. In questo caso, però, i giudici fanno presente che - pur in presenza delle necessarie autorizzazioni - il regolamento sulle distanze va applicato non solo per i nuovi esercizi, ma anche nel trasferimento di attività già esistenti, come in questo caso. “Pur trattandosi della medesima attività già gestita anche in data anteriore all’adozione del Regolamento Edilizio in questione - si legge nella seconda sentenza - tuttavia il trasferimento della sala giochi in nuovi locali non può che comportare la apertura della (medesima) sala giochi in locali diversi da quelli ove precedentemente l’attività era svolta”. La dizione “apertura”, spiega il Collegio, va intesa nel senso “prettamente fisico-materiale”; in caso contrario, “si arriverebbe alla incongrua ed ingiustificata conclusione, contrastante con la stessa ratio del divieto, di consentire il trasferimento delle sale giochi preesistenti in locali che non rispettino la distanza minima prevista”. LL/Agipro

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