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Attualità e Politica

23/08/2021 | 15:31

Slot e vlt, Tar Veneto: ok ai limiti orari regionali, i Comuni possono inasprire le restrizioni

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ROMA - Via libera del Tar Veneto ai nuovi limiti orari stabiliti dal Comune di Venezia per slot machine e videolottery. Il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso presentato da una società titolare di oltre 60 sale in tutta la regione contro gli atti con cui è stato autorizzato il funzionamento degli apparecchi da gioco solo dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Un aggiornamento arrivato dopo la delibera della Giunta regionale del 2020 - pure impugnata - con la quale sono state fissate le fasce orarie di interruzione del gioco su tutto il territorio regionale (dalle 7 alle 9, dalle 13 alle 15 e dalle 18 alle 20). Il provvedimento della Giunta dava inoltre facoltà ai Comuni di aggiungere ulteriori intervalli di chiusura, un'opportunità sfruttata dal Comune di Venezia che - complessivamente - concede un totale di sette ore giornaliere per il funzionamento di slot e vlt, imponendone 17 di interruzione. Proprio lo stop prolungato era finito nel mirino della società ricorrente, secondo cui tale restrizione è contraria a quanto stabilito dall’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata nel 2017 in materia di gioco, che prevedeva un massimo di 6 ore giornaliere di interruzione. Il Tar ribadisce però «il carattere non cogente dell’Intesa», vista la mancata emanazione di un decreto attuativo da parte del Mef. «Restano ferme le competenze degli Enti locali e dunque la facoltà degli stessi di porre in essere gli interventi necessari a garantire il corretto equilibrio tra la libertà di iniziativa economica e la tutela della sicurezza, della salute, della libertà e dignità umana», si legge nella sentenza. La limitazioni degli orari di apertura delle sale e di funzionamento degli apparecchi può quindi «essere sempre disposta dal Comune per la tutela della salute pubblica e il benessere socio-economico dei cittadini» e anzi, «la giurisprudenza si è espressa nel senso che, in capo ai Comuni, sussiste non solo il potere, ma anche un vero e proprio obbligo di adottare interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco, dettato da esigenze di tutela della salute pubblica». La stessa Intesa, inoltre, prevedeva la possibilità «di mantenere le misure locali più restrittive». Per i giudici la Giunta regionale ha quindi stabilito correttamente le fasce orarie «quale strumento minimo di tutela valido per tutto il territorio regionale» dando la facoltà ai comuni di introdurre ulteriori restrizioni.
LL/Agipro

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