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Attualità e Politica

16/05/2022 | 14:50

Giochi e distanziometro, Bergamo: per il Tar il nuovo luogo di culto non può "sfrattare" la sala bingo

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Giochi e distanziometro Bergamo: per il Tar il nuovo luogo di culto non può sfrattare la sala bingo

ROMA - La sale giochi già operative prima della legge della Lombardia sul gioco non sono sottoposte a vincoli se nelle loro vicinanze sorge un nuovo luogo sensibile. È quanto ha stabilito il Tar Lombardia sul caso sollevato da una sala da bingo di Bergamo in seguito all'approvazione del Comune alla variante al Piano di governo del territorio, nel 2017. In base alle nuove disposizioni urbanistiche, la variante ammette nella stessa area della sala l'edificazione di luoghi dedicati a servizi religiosi, circostanza che si è in seguito verificata con un progetto dedicato al culto dei Testimoni di Geova. Secondo la società titolare della sala - preoccupata per l'applicazione del distanziometro di 500 metri previsto dalla legge regionale contro la ludopatia - l’anteriorità della sala giochi «farebbe sorgere un diritto di prevenzione nei confronti di qualsiasi altro proprietario» e costituirebbe «un’aspettativa opponibile anche all’amministrazione nelle successive modifiche della pianificazione urbanistica». Una tesi non condivisa dal Tar - che così ha respinto il ricorso - secondo cui «l’insediamento storico non garantisce mai l’invarianza del contesto urbanistico», che cambia insieme alla «continua evoluzione della realtà sociale ed economica». La sala potrà in ogni caso proseguire la sua attività. Come spiegano i giudici, infatti, «la presenza di una sala giochi non impedisce di pianificare un luogo sensibile nel raggio di 500 metri, ma l’anteriorità della sala giochi mette la stessa al riparo dai vincoli e dai divieti connessi alla presenza del luogo sensibile, nei limiti della posizione economica già acquisita». Il nuovo luogo di culto, cioè, non comporta l'applicazione del distanziometro, «e di conseguenza non impedirà la prosecuzione o il rinnovo delle concessioni relative agli apparecchi da gioco, né l’attivazione di nuove concessioni per apparecchi dello stesso tipo». L'operatività della sala non è quindi in discussione, conclude il Tar, «purché l’ordine di grandezza del fatturato non si discosti da quello attuale».
LL/Agipro

Foto credits Brian Turner CC BY 2.0

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