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Attualità e Politica

14/10/2022 | 12:38

Giochi, via libera del Tar Emilia al distanziometro di Ferrara: limiti alla libertà di impresa più validi per le attività prive di utilità sociale

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Giochi via libera del Tar Emilia al distanziometro di Ferrara: limiti alla libertà di impresa più validi per le attività prive di utilità sociale

ROMA - Via libera al distanziometro per le attività di gioco nel Comune di Ferrara. A stabilirlo è il Tar dell'Emilia Romagna che ancora una volta respinge il ricorso presentato da una società di gaming, titolare di due sale in città. Nel mirino dell'operatore sono finite la mappatura dei luoghi sensibile sul territorio (così come previsto dalla legge regionale anti-ludopatia) e le modalità applicative del divieto. Nella sentenza pubblicata oggi il tribunale amministrativo ribadisce però che la liberà di iniziativa economica «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» e che la norma sulle distanze minime ha appunto lo scopo di tutelare i soggetti più a rischio di ludopatia. «I limiti alla libertà d’impresa suscettibili di imposizione possono senz’altro giungere anche alla esclusione del diritto d’impresa per attività ritenute prive di utilità sociale e lesive dei valori costituzionali», continua il Tar, sottolineando che nella Costituzione il diritto alla salute è «inviolabile nella sua dimensione individuale e collettiva». Riguardo al rischio di impedimento pressoché totale per le attività di gioco, il Collegio aggiunge invece che la società ricorrente «non ha fornito principio di prova del cosiddetto effetto espulsivo dal territorio del comune di Ferrara». Per i giudici non è condivisibile nemmeno la tesi secondo cui l'applicazione del distanziometro sarebbe una norma a carattere retroattivo: «Retroattività di una legge significa applicazione della legge a fatti ed effetti giuridici prodotti da quei fatti verificatisi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore - si legge ancora - L’irretroattività della legge non impedisce quindi al legislatore di intervenire su situazioni giuridiche in essere». Questo è quanto è avvenuto nel caso in esame, in cui - concludono i giudici - «la legge regionale è intervenuta per disciplinare l’esercizio di un’attività economica per l’avvenire e non per il passato».
LL/Agipro

Foto credits Michael Coghlan/Flickr/CC BY-SA 2.0

 

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