Agipronews

Hai dimenticato la password?

Ultimo aggiornamento il 19/04/2024 alle ore 21:07

Attualità e Politica

18/10/2021 | 15:48

Scommesse, Cassazione: richiesta per la licenza di polizia mai presentata, gestore di un’agenzia estera condannato per raccolta abusiva

facebook twitter pinterest
Scommesse Cassazione richiesta per la licenza di polizia mai presentata gestore di un’agenzia estera condannato per raccolta abusiva

ROMA - Condanna confermata per un esercente in provincia di Agrigento, finito sotto accusa per raccolta di gioco abusiva. Per dimostrare di aver subìto una discriminazione nell’accesso alle concessioni, il gestore di un bookmaker estero deve aver almeno richiesto formalmente alla questura l’autorizzazione di pubblica sicurezza: è il documento che – con la concessione amministrativa rilasciata dall’Agenzia delle Dogane – consente di raccogliere scommesse. Nel caso dell’agenzia siciliana, questo passaggio non è avvenuto e per questo la condotta dell’esercente ha rilevanza penale.  La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'indagato - titolare di un centro di trasmissione dati collegato a un bookmaker senza concessione - contro le decisioni del Tribunale di Sciacca e della Corte d'Appello di Palermo, con le quali era stata punita «un'attività organizzata al fine di accettare e raccogliere scommesse per via telematica». In primo e secondo grado era stata accertata l'attività di intermediazione dell'esercente, vietata in quanto privo della licenza di pubblica sicurezza. Irrilevante, per questa vicenda, la tesi sulla presunta discriminazione subita dal bookmaker articolata dalla difesa: «In presenza di svolgimento di un'attività di intermediazione - ricordano i giudici - non assume alcun rilievo l'indagine sulla discriminazione perpetrata, che richiede la dimostrazione che vi sia una mera attività di raccolta e trasmissione di dati». In questo caso, inoltre, l'argomentazione non sarebbe stata accolta anche se l'imputato si fosse limitato alla trasmissione dei dati, poiché non ha mai presentato la domanda per ottenere la licenza di polizia. La presunta discriminazione del bookmaker non sussiste e anzi, «l'aver consapevolmente omesso di richiedere l'autorizzazione di polizia, in un contesto nel quale la giurisprudenza degli ultimi dieci anni ha chiarito perfettamente i termini della questione» prova secondo i giudici «il dolo del reato». La Cassazione ha comunque annullato la prevista pena detentiva (sei mesi di reclusione), rinviando il punto alla Corte d'Appello di Palermo per valutare la possibilità di una pena pecuniaria.
LL/Agipro

Breaking news

Ti potrebbe interessare...

x

AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica

chiudi Agipronews
Accesso riservato

Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:

amministrazione@agipro.it

Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password