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Attualità e Politica

01/02/2022 | 10:15

Tar Marche, no alla sala slot a Civitanova (MC): "Illegittima la delibera del Comune sul calcolo del distanziometro"

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Tar Marche no alla sala slot a Civitanova (MC): Illegittima la delibera del Comune sul calcolo del distanziometro

ROMA - Il Tar delle Marche dice no ai criteri di calcolo del "distanziometro" introdotti dal Comune di Civitanova (MC) per le attività di gioco. È quanto emerge dalla sentenza del tribunale che respinge il ricorso presentato da un operatore, a cui lo scorso agosto la Questura aveva vietato l'apertura di una sala slot. Dalle misurazioni effettuate con i criteri della delibera 323/2018 della Giunta comunale, il locale prescelto risultava collocato a più di 500 metri dai luoghi sensibili, il minimo indicato dalla legge regionale contro la ludopatia. La Questura si è tuttavia basata sul criterio di calcolo contenuto nella norma della Regione («500 metri di raggio»), in base al quale la distanza minima non risulta rispettata. Il Tar avalla quindi una decisione già presa nel 2018 per un caso analogo, confermata anche dal Consiglio di Stato l'anno successivo, con la quale era stato giudicato positivamente l'operato della Questura. Il Collegio evidenzia inoltre che «avendo richiesto un parere dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato» del 2019 «il Comune di Civitanova ha in sostanza tentato di ottenere dalla Regione un avallo postumo alla propria illegittima deliberazione», che ha introdotto novità come «l'accesso sulla via pubblica» e una «tolleranza dell'1%» sul limite del distanziometro. Dai giudici arriva un'osservazione anche alla Regione: «Non si comprende la necessità che ha ravvisato di fornire a tutti i Comuni marchigiani una interpretazione omogenea e uniforme» della legge, «quando una tale interpretazione uniforme già esisteva» dopo le sentenze del Tar e del Consiglio di Stato. «Se invece l’intento è quello di allargare le maglie della legge, la Regione può o modificare» l'articolo della legge relativo al distanziometro, «oppure adottare un regolamento attuativo che precisi il punto controverso». Nel frattempo, però, «la struttura regionale che ha riscontrato il quesito del Comune non è legittimata a integrare o modificare il contenuto di una norma di legge», e a dare alla norma «un significato comunque diverso da quello affermato in una sentenza passata in giudicato».
LL/Agipro

Foto credits wp paarz/Flickr CC BY-SA 2.0

 

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