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Attualità e Politica

04/05/2022 | 13:49

Giochi e distanziometro, Tar Emilia conferma la chiusura di una sala scommesse in provincia di Modena

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Giochi e distanziometro Tar Emilia conferma la chiusura di una sala scommesse in provincia di Modena

ROMA - Dovrà chiudere o la sala scommesse di Castelfranco Emilia (MO), per la quale l'Unione Comuni del Sorbara ha stabilito lo stop dell'attività per l'eccessiva vicinanza a una chiesa. A stabilirlo è il Tar Emilia Romagna nella sentenza pubblicata oggi che respinge il ricorso presentato dalla società titolare del locale. Il provvedimento di chiusura era stato adottato per il mancato rispetto del distanziometro previsto dalla legge regionale sul gioco: la norma del 2013 impone almeno 500 metri di distanza tra le sale giochi e luoghi sensibili (come appunto le chiese), in caso contrario l'attività deve chiudere o trasferirsi in una nuova sede. I giudici confermano che gli enti locali hanno facoltà di limitare l'esercizio delle sale sotto distanziometro «al fine di prevenire il fenomeno della «ludopatia»; tali norme, infatti, «prendono in considerazione principalmente le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli». In casi «di possibile interferenza dell'attività imprenditoriale con la salute dei cittadini» è quindi consentito porre dei paletti alla prima. Nel caso della sala di Castelfranco Emilia, anche la richiesta di delocalizzazione - possibilità concessa dalla legge regionale - non è stata formulata in modo chiaro. Il ricorrente «si è limitato al solo inoltro di una PEC, del tutto informale, rappresentando che si stesse valutando di delocalizzare l’attività in questione, senza specificare o allegare alcun tipo di delocalizzazione effettiva». Il Tar puntualizza infine sul richiamo fatto dall'operatore al decreto Cura Italia, che aveva previsto una proroga delle licenze in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della fine dello stato di emergenza. Quanto disposto dalla legge regionale, concludono i giudici, «non può essere applicato ai provvedimenti qui impugnati perché non afferiscono a certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati». In questo caso l’amministrazione «non agisce su propri provvedimenti precedentemente emanati, ma in considerazione di un quadro normativo mutato, agisce sulla base della pianificazione urbanistica».
LL/Agipro

Foto credits Brian Turner CC BY 2.0

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