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Attualità e Politica

17/12/2021 | 10:26

Punti vendita ricariche (Pvr) online al centro del dibattito giuridico, avv. Benelli: “Mancano regole, inserimento difficile nel Registro Operatori”

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ROMA - Il punto vendita ricarica (Pvr) al centro del dibattito giuridico. Quasi scontato che se ne occupino avvocati e giuristi, visto che non esiste nel nostro ordinamento alcuna disposizione di legge, regolamento, né un atto amministrativo o convenzionale che definisca i “Pvr” o che ne chiarisca limiti, funzioni e compiti. Se ne è discusso questa mattina durante un convegno agli “Stati generali del diritto di Internet” in corso alla Luiss, a Roma. Proprio la mancanza di un’espressa tipizzazione delle figure della filiera del gioco a distanza - quali sono i “Pvr” - rischia di determinare criticità, ha sottolineato Cino Benelli, avvocato amministrativista, esperto di giochi pubblici, appalti e concessioni. «Innanzitutto in ambito fiscal-tributario, non essendo agevole definire il raggio di applicazione delle fattispecie di esenzione IVA. Poi, sul versante sanzionatorio (penale e amministrativo), viste le difficoltà di delimitazione del confine tra attività giuridicamente lecite e attività giuridicamente illecite, essendo rimessa alla prassi amministrativa e giurisprudenziale l’individuazione delle fattispecie di ‘intermediazione’ giuridicamente rilevante. Infine, in ambito civilistico, soprattutto al momento della ‘contrattualizzazione’ dei rapporti tra i concessionari e gli ulteriori soggetti deputati alla diffusione ed alla promozione del gioco a distanza». Benelli ha poi sottolineato che la convenzione di concessione per l’esercizio del gioco a distanza, a differenza di quella per l’esercizio del gioco fisico mediante apparecchi “AWP” e “VLT” (in cui sono normati espressamente i soggetti “gestori”, “esercenti” e “gestori di sala”), non contempla specificamente nessun soggetto di filiera diverso dal concessionario. E anche le supreme corti – Consiglio di Stato e Cassazione – hanno assunto una chiara posizione di contrarietà a ogni ipotesi di attività di intermediazione compiuta all’interno dei punti vendita ricariche: l’attività di commercializzazione – è la sintesi delle più note sentenze in sede amministrativa e penale - deve consistere unicamente nella distribuzione del contratto di conto di gioco, da concludere con il concessionario stesso e non con il titolare dell’esercizio, nonché nella rivendita di carte di ricarica prepagate del medesimo conto. Basterà l’inserimento dei Pvr nel “Registro unico degli operatori del gioco pubblico", come stabilisce un decreto di fine 2019, allo scopo di perseguire un razionale assetto sul territorio dell’offerta di gioco pubblico e perseguire contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi? Intanto – sottolinea Benelli – non risulta ancora emanato il decreto ministeriale attuativo. E poi, conclude, «pur comprendendosi la ratio della disposizione - la quale prende atto dell’esistenza di una categoria di operatori che devono essere censiti al pari degli altri soggetti della filiera - la mancata tipizzazione della categoria dei “Pvr” rende problematico il suo inserimento all’interno di un registro pubblico».

NT/Agipro

Foto credits Joe Gratz CC0 1.0

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