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10/01/2023 | 13:42

Slot e versamento Iva, As.tro: Cassazione conferma l'esenzione per gli esercenti, pronti modelli di ricorso contro l'Agenzia delle Entrate

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Slot e versamento Iva As.tro: Cassazione conferma l'esenzione per gli esercenti pronti modelli di ricorso contro l'Agenzia delle Entrate

ROMA - Gli esercenti iscritti al Ries e con un contratto valido con i concessionari di gioco non sono tenuti al versamento dell'Iva dei proventi da slot machine. A sottolinearlo è Francesco Scardovi, consulente fiscale del Centro Studi As.tro, dopo le nuove contestazioni sollevate dalle Direzioni provinciali dell'Agenzia delle Entrate nei confronti degli stessi esercenti, «pur in presenza di tutti i requisiti imposti dal quadro normativo vigente in favore dell’esenzione». L'associazione sta predisponendo dei modelli "ad hoc" di ricorso, visto che il quadro normativo e giuridico sul tema è profondamente cambiato rispetto a quello dei primi anni 2000, e intende avviare a breve una interlocuzione con la Direzione Generale. Riferendosi al 2005 e al 2006, la Corte di Cassazione si era infatti pronunciata a sfavore dei contribuenti, sostenendo l'inapplicabilità dell'esenzione Iva in assenza di un rapporto contrattuale diretto tra concessionari ed esercenti. Una decisione capovolta poi dalla stessa Cassazione lo scorso settembre dopo il processo di revocazione. Scardovi ricorda che dal 2016 a oggi la situazione degli esercenti è del tutto diversa: ciò è dovuto in particolare all’«avvento dell’albo RIES nel 2011 che ha imposto l’iscrizione a tutti gli operatori di filiera, compresi gli esercenti, al fine di poter svolgere l’attività di raccolta ed intrattenere rapporti con i concessionari, e ancor di più, con l’avvento della nuova convenzione che ha imposto modelli contrattuali predefiniti fra concessionari esercenti e gestori, contratti che pongono anche a carico degli esercenti pressanti oneri e responsabilità oltre ad essere destinatari diretti dei rendiconti di raccolta emessi dai concessionari». La Cassazione ha quindi revocato la sentenza precedente «con una motivazione di grande coerenza oltre che di cesura rispetto al passato». Gli unici casi che oggi rientrano nell'imponibilità dell'Iva sono quelli «in cui gli esercenti non intendono assumere alcun obbligo e responsabilità verso i concessionari e non sottoscrivono alcun contratto, limitandosi a locare ai gestori una parte degli spazi dei propri locali».
RED/Agipro

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