Attualità e Politica
18/07/2025 | 11:26
18/07/2025 | 11:26
ROMA - I dispositivi Pos non possono essere considerati terminali che consentono l’accesso al gioco. Lo ha stabilito il Tar Veneto in una sentenza in cui accoglie il ricorso del titolare di un’attività di scommesse a Padova, contro un provvedimento del Comune - del 16 ottobre 2024 - che aveva disposto la chiusura temporanea dell’esercizio per la presenza di un “Point of sale” (Pos) per il pagamento elettronico con carte. Secondo la Questura e il Comune di Padova, ciò violava la Legge regionale del Veneto nella parte in cui vieta nei “punti gioco la presenza di terminali multifunzione che permettono l’accesso al gioco mediante prelievo di contanti o pagamento per il gioco stesso”. Il terminale utilizzato non rientra in questa definizione: si tratta di uno strumento con funzione esclusiva di pagamento di beni o servizi, senza possibilità di abilitare il gioco o fornire contanti per le giocate.
Il titolare della sala scommesse ha presentato ricorso al Tar Veneto, precisando che il Pos è un comune strumento di pagamento e quindi non soggetto al divieto. Il secondo motivo del ricorso, invece, era sostenuto dal fatto che, essendo l’attività un centro scommesse e non una sala giochi, non poteva essere soggetta alla Legge regionale. Rispetto a questa motivazione, il Comune ha ribadito la legittimità del provvedimento precisando che all’interno dell’attività si trovano 16 apparecchi di tipo Vlt e 8 apparecchi di tipo slot.
Il Tar Veneto nella sentenza spiega che l’interpretazione data dall’Amministrazione comunale ai Pos non risulta consentita, in quanto il dispositivo trovato presso l'esercizio gestito dal ricorrente “non è inquadrabile tra i terminali multifunzione che consentono l’accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il pagamento per l’utilizzo del gioco stesso, trattandosi di un dispositivo rispetto al quale risulta del tutto estranea la ‘multifunzionalità’ cui fa riferimento il Legislatore regionale,. L’unica funzione è quella tipica di pagamento di beni o servizi senza che sia possibile, per il suo tramite, l’accesso al gioco”. In tal senso, si precisa che “in assenza di un intervento legislativo risulta non consentito, pena la violazione del principio di tassatività, ricomprendere tra i dispositivi vietati dalla normativa richiamata anche i Pos”, senza, dunque, estensioni analogiche.
Il Tribunale Amministrativo ribadisce, invece, che risulta infondato il secondo motivo di ricorso, data la presenza nel locale di 24 apparecchi slot e Vlt che configurano l’esercizio come una sala giochi - quindi soggetta alla Legge Regionale - e non solo come centro scommesse.
Il Tar accoglie dunque il ricorso solo per il primo motivo e annulla il provvedimento comunale per “errata qualificazione del Pos”.
FRP/Agipro
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