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Attualità e Politica

03/02/2023 | 14:35

Giochi: il provvedimento di chiusura è illegittimo, ma il Tar Sardegna nega risarcimento di 223mila euro per un gestore di Cagliari

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Giochi: il provvedimento di chiusura è illegittimo ma il Tar Sardegna nega risarcimento di 223mila euro per un gestore di Cagliari

ROMA – Il Tar della Sardegna ha respinto il ricorso di un gestore di una sala giochi di Cagliari, il quale chiedeva il risarcimento dei danni causati da un provvedimento di interdizione del comune, che lo stesso tribunale amministrativo aveva dichiarato illegittimo in una precedente sentenza. L'esercente aveva infatti fatto ricorso in seguito a un'ordinanza del Sindaco di Cagliari, il quale ordinava la chiusura di una sala giochi del capoluogo perché troppo vicino a determinati “luoghi sensibili”. In mancanza di una normativa regionale sul distanziometro, però, il gestore aveva fatto ricorso al tribunale regionale, il quale aveva stabilito l'illegittimità del provvedimento. Per quanto riguarda il nuovo procedimento, però, il Tar ha spiegato che «il Giudice amministrativo può affermare la responsabilità dell’amministrazione per danni conseguenti agli effetti prodotti da un atto successivamente annullato perché illegittimo» quando la violazione è «connessa a un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di rifermento normativo» in modo che sia chiaramente visibile una «ingiustificata negligenza e imperizia dell’organo amministrativo». Al tempo infatti non era stata introdotta l'attuale legge regionale sul distanziometro, che vieta l'apertura di sale gioco e l'installazione di apparecchi a una distanza inferiore a 500 metri da luoghi sensibili, norma tra l'altro introdotta in seguito a numerose ordinanze adottate dai comuni, motivo per cui secondo i giudici il quadro normativo era «tutt’altro che definito e inequivoco», e che di conseguenza non si poteva dimostrare una «ingiustificata negligenza e imperizia dell’organo amministrativo nell’assunzione del provvedimento». Il Tar ha poi menzionato la «normativa nazionale in vigore, seppure applicata col ricordato vizio di incompetenza in ambito comunale, che fin dal 2012 fissava la distanza minima di 500 (cinquecento) metri dai luoghi sensibili». A seguito del cosiddetto “Decreto Balduzzi”, le regioni hanno iniziato a legiferare negli anni successivi sul tema delle distanze. Infine, il Tar ha spiegato che il risarcimento «non è una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell’illecito».

RED/Agipro

Foto credits wp paarz/Flickr CC BY-SA 2.0

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