ROMA - La Corte d’Appello di Bari ha annullato una sanzione da 20mila euro inflitta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al titolare di un esercizio commerciale per aver messo a disposizione dei clienti alcuni personal computer attraverso i quali era possibile accedere a piattaforme di gioco online. La Prima Sezione Civile, accogliendo l’appello presentato dal titolare dell’attività - assistito dall’avvocato Mariateresa Parrelli - ha riformato la precedente decisione del Tribunale di Bari, alla luce della sentenza n. 104/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il divieto previsto dal Decreto Balduzzi nella parte in cui sanzionava la semplice messa a disposizione di apparecchiature idonee al collegamento ai siti di gioco.

La vicenda risale ad un controllo della Polizia del 2016, nel corso del quale erano state individuate nove postazioni pc collegate a Internet, ed era stato sorpreso un cliente intento a giocare su una piattaforma online con vincite in denaro. Adm aveva quindi contestato la violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto legge 158/2012 (Decreto Balduzzi), applicando una sanzione amministrativa di 20mila euro con ordinanza-ingiunzione del 7 marzo 2017. Il provvedimento era stato confermato dal Tribunale di Bari nel 2023, che aveva respinto l'opposizione del titolare dell'attività.

La Corte d'Appello ha però ribaltato la decisione, richiamando la pronuncia della Consulta che ha censurato sia il divieto contenuto nel Decreto Balduzzi sia la relativa disciplina sanzionatoria prevista dalla Legge di Stabilità 2016. Secondo i giudici costituzionali, la normativa, pur perseguendo il legittimo obiettivo di contrastare la ludopatia, equiparava comportamenti profondamente differenti, senza distinguere tra accesso al gioco legale e illegale, utilizzo occasionale delle apparecchiature e loro destinazione esclusiva e permanente all'attività di gioco.

Come riportato nella sentenza della Corte d’Appello di Bari, la Corte Costituzionale ha evidenziato che la disposizione "accomuna, nella medesima valutazione di illiceità, condotte ampiamente diversificate sul piano dell’offesa all’interesse giuridico protetto”. Il divieto, infatti, "colpisce allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente”, risultando quindi “eccessivamente inclusivo” rispetto agli obiettivi perseguiti.

La disciplina è stata ritenuta sproporzionata anche rispetto alla libertà d'impresa. La Consulta ha infatti osservato che la misura presenta una “modesta efficacia” nel contrasto alla ludopatia, a fronte di una “significativa e immediata compressione degli interessi contrapposti”, tra cui la libertà di iniziativa economica. Di conseguenza, come ribadito dai giudici di Bari, “il divieto, nella sua indiscriminata estensione, sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessi contrapposti, fra i quali la libertà di impresa”.

Un aspetto centrale riguarda la distinzione tra i normali personal computer destinati alla navigazione Internet e gli apparecchi stabilmente utilizzati per il gioco. La normativa, infatti, assoggettava alla stessa sanzione strumenti con funzioni e modalità di utilizzo differenti. Come evidenziato nella decisione, il legislatore aveva previsto un identico trattamento “senza distinguere tra apparecchi destinati stabilmente all'attività di gioco e strumenti aventi ordinaria funzione di navigazione internet”, in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità sanciti dalla Costituzione.

Determinante per l'esito del giudizio è stata inoltre l'efficacia retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale, applicabile a tutti i rapporti giuridici non ancora definitivi. La Corte d'Appello ha chiarito che "la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 7 co. 3 quater investe, quindi, il fondamento stesso dell'illecito amministrativo contestato nel presente giudizio". Poiché la sanzione era ancora oggetto di contestazione giudiziale, “l'ordinanza-ingiunzione impugnata risulta priva del necessario presupposto legale e non può essere mantenuta in vita”.

Il Collegio ha quindi accolto l'appello, annullando il provvedimento sanzionatorio di Adm e disponendo la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale.


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