ROMA - Il nuovo sistema di calcolo dei canoni per le concessioni Bingo in proroga tecnica, introdotto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) e articolato in 81 scaglioni legati alla raccolta, non viola le precedenti decisioni della giustizia amministrativa. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso presentato da un concessionario contro Adm, confermando la compatibilità del nuovo meccanismo con i principi fissati dalla sentenza del 2025.
La controversia nasce dalla disciplina delle concessioni Bingo scadute e prorogate negli anni, con il pagamento di un canone mensile inizialmente fissato in misura uniforme per tutti gli operatori, indipendentemente dal fatturato. Un sistema sul quale erano intervenuti sia la Corte di giustizia dell'Unione europea sia il Consiglio di Stato, imponendo all'Amministrazione di rideterminare gli importi in funzione della raccolta delle singole concessioni.
Con la determinazione del 31 luglio 2026, Adm ha quindi introdotto un nuovo modello basato su 81 fasce, applicabile al periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2026. Secondo il concessionario, tuttavia, il provvedimento continuava a prevedere importi sostanzialmente forfettari, limitandosi a sostituire un canone identico per tutti con somme uguali per gli operatori appartenenti alla stessa fascia.
Una ricostruzione non condivisa dai giudici di Palazzo Spada, secondo i quali la determinazione dell'Agenzia “rispetta questi limiti” e prevede “una progressione graduale degli importi legata all'aumento del fatturato”. Il sistema contempla inoltre una soglia minima, giustificata dalla natura onerosa della prosecuzione del rapporto concessorio, e una massima, finalizzata a evitare effetti sproporzionati per le sale con maggiori volumi di raccolta e possibili distorsioni della concorrenza. “La scelta del meccanismo di quantificazione, comprese eventuali soglie minime o massime e i criteri di graduazione, spetta all'Amministrazione, purché l'indennità resti correlata al fatturato della singola concessione e non sia fissata in modo forfettario”.
Le contestazioni della società, fanno rifermento “alla ragionevolezza e l'adeguatezza dei criteri prescelti". A tal proposito il Consiglio di Stato precisa che "profili di questo tipo attengono alla legittimità del provvedimento e vanno fatti valere nelle sedi ordinarie di impugnazione, non nel giudizio di ottemperanza, che non consente al giudice di sostituirsi all'Amministrazione nelle valutazioni discrezionali residue”. I giudici di Palazzo Spada precisano anche che “Adm sta ricostruendo per ciascuna concessione le vicende dei nove anni di proroga, i versamenti eseguiti e i fatturati annuali, per applicare il sistema a scaglioni”.
Respinta infine anche la contestazione relativa alla mancata indizione delle nuove gare. Secondo i giudici, la precedente sentenza non aveva stabilito un termine preciso per l'avvio delle procedure, che richiedono prima la definizione del modello concessorio, della distribuzione territoriale delle sale, della durata e delle condizioni economiche dei rapporti. Si tratta di scelte che non possono essere imputate ad Adm come mancata esecuzione del giudicato.
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