ROMA - Il Tar Emilia-Romagna ha sospeso il provvedimento con cui il Questore di Modena aveva disposto la chiusura per dieci giorni di un esercizio pubblico, ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps). Il caso nasce dalla disciplina delle sanzioni previste per gli esercizi che consentono ai minori di 18 anni di partecipare ai giochi pubblici e la competenza dell'autorità chiamata ad applicarle.
Il provvedimento della Questura - datato 5 ottobre e notificato il 14 ottobre 2026 - è stato impugnato dalla società ricorrente che ha chiesto di sospenderne gli effetti immediati. Il presidente della Prima Sezione del Tar Emilia-Romagna ha ritenuto necessario approfondire, in sede collegiale, la questione relativa alla normativa speciale contenuta nell'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 98/2011 (la norma relativa al divieto di gioco per i minori). La disposizione prevede, per chi consente la partecipazione ai giochi pubblici ai minorenni, una sanzione amministrativa da 5mila a 20mila euro e la chiusura dell'esercizio da dieci a trenta giorni, affidando l'applicazione delle misure all'ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Secondo il giudice, la censura relativa alla "specialità della procedura tipica" prevista da tale disposizione “merita un adeguato approfondimento nella più appropriata sede collegiale". Il Tribunale Amministrativo ha inoltre evidenziato che la prima udienza utile, fissata per il 4 novembre, si sarebbe svolta quando il periodo di chiusura sarebbe già terminato, determinando una "frustrazione della tutela cautelare". Il giudice non ha ravvisato, inoltre, “gravi e urgenti ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici” tali da impedire la sospensione temporanea del provvedimento. Per queste ragioni, il Tar ha accolto la richiesta cautelare urgente, sospendendo la chiusura dell'esercizio fino alla decisione collegiale prevista per il 4 novembre 2026, quando sarà esaminata più approfonditamente la questione della legittimità del provvedimento.
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