ROMA - La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a sei mesi di reclusione per intermediazione e raccolta illecita di scommesse emessa nei confronti del gestore di un esercizio commerciale a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. La decisione valida le precedenti pronunce del Tribunale di Bologna e della Corte d’Appello, secondo le quali il ricorrente è stato ritenuto colpevole poiché “senza essere munito di concessione e dell’autorizzazione di cui all’art. 88 del Tulps svolgeva un’attività organizzata al fine di accettare o raccogliere, per via telematica o telefonica, scommesse su eventi sportivi per conto della società estera Sogno di Tolosa Ltd”.
La vicenda riguarda l’attività svolta nel 2018. La Suprema Corte sottolinea che le due sentenze di merito “nel richiamare le fonti dimostrative acquisite (verbale di sequestro e deposizioni degli operanti), hanno accertato un dato fattuale rimasto privo di smentita, ovvero che presso l’esercizio commerciale 'Scommettendo s.r.l.' gestito dall’imputato, veniva svolta una vera e propria attività di intermediazione e raccolta diretta delle scommesse, senza che il titolare dell’esercizio commerciale, fosse in possesso dell’autorizzazione rilasciata dalla Questura”.
Uno degli argomenti principali della difesa riguardava il rapporto con Sogno di Tolosa Ltd. La difesa del ricorrente ha sostenuto l’inosservanza degli art. 49, 51, 52 e 56 del T.F.U.E. (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) e 4 e 27 della Costituzione italiana, rilevando che "nel caso di specie, non risulta provato che vi è stata alcuna intermediazione da parte dell’imputato, essendo il contratto di scommessa stipulato direttamente tra il bookmaker comunitario e il consumatore italiano, per cui, alla luce della giurisprudenza nazionale e sovranazionale richiamata nel ricorso, il reato contestato non poteva ritenersi configurabile”. Tuttavia, la Cassazione dichiara infondato questo motivo di ricorso, affermando che quando viene accertata l'intermediazione e la raccolta diretta delle scommesse da parte dell'operatore italiano, “rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l’allibratore straniero”. Il rapporto con il bookmaker estero, quindi, non elimina l'obbligo, per l'operatore che materialmente raccoglie le scommesse in Italia, di essere munito dell'autorizzazione prevista dalla legge.
Il ricorrente aveva inoltre sostenuto che la propria attività fosse stata autorizzata da un titolo amministrativo connesso alla legge n. 190 del 2014. Su questo punto, la Suprema Corte ha chiarito che “chi opera in Italia per conto di un soggetto straniero, a prescindere dalla presenza di un regolare titolo concessorio in capo al delegante, non può considerarsi dispensato dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione di polizia". Nel ricorso erano stati sollevati anche argomenti riguardanti la "libertà di stabilimento" e la "libera prestazione dei servizi" previste dal diritto dell'Unione europea, nonché la presunta discriminazione subita dal bookmaker straniero nell'ambito del cosiddetto Bando Monti 2012. La Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza e quella della Corte di giustizia dell'Unione europea, ricordando che le limitazioni nel settore delle scommesse possono essere compatibili con il diritto europeo quando siano giustificate da esigenze di ordine pubblico, tutela sociale o protezione dei consumatori e risultino adeguate e proporzionate. Ma, soprattutto, secondo la Cassazione le eventuali vicende relative alla posizione del bookmaker straniero non fanno venir meno l'obbligo dell'operatore italiano. La sentenza afferma infatti che "chi opera in Italia per conto di un soggetto straniero, a prescindere dalla presenza di un regolare titolo concessorio in capo al delegante, non può considerarsi dispensato dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione di polizia".
La Corte conclude inoltre che "ove fosse stato davvero in buona fede, il ricorrente avrebbe dovuto astenersi dal porre in essere l’attività di raccolta delle scommesse" senza l'autorizzazione richiesta, oppure chiedere chiarimenti all'amministrazione competente".
Agipronews è anche su Whatsapp! Iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato, cliccando qui: https://whatsapp.com/channel/0029VbBR2Gx23n3m47K2xS1S