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Attualità e Politica

01/06/2018 | 11:17

Scommesse e Ctd, Agnello (avv. Stanleybet): “Dissequestro a Salerno, dopo cinque anni riconosciuta la discriminazione”

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Scommesse Ctd Agnello Stanleybet

ROMA - «Dopo cinque lunghi anni di cause, ricorsi e innumerevoli interventi difensivi i centri di Salerno e provincia hanno ottenuto il riconoscimento della prevalenza del diritto eurounitario e della liceità e regolarità dell’attività di ricevitoria in favore della Stanleybet». E’ il commento dell’avvocato Daniela Agnello, legale che ha assistito il titolare di un centro di Salerno collegato al bookmaker, nel corso di una vicenda arrivata fino alla Corte di Giustizia Europea.

«Dopo la sentenza della Corte di Giustizia, dopo due ordinanze di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione - fa sapere l’avvocato Agnello - anche il Tribunale del Riesame di Salerno dichiara la discriminazione subita dalla Stanleybet all’accesso al sistema concessorio italiano, la disapplicazione della norma penale e il dissequestro del centro».

La vicenda nasce ad agosto del 2013, con il sequestro delle attrezzature del centro di Salerno da parte degli uomini della Guardia di Finanza, che contestano il reato di raccolta abusiva di gioco. Sempre nel 2013 il Tribunale del Riesame di Salerno aveva respinto il ricorso proposto dalla difesa del centro, ma a settembre del 2016 la Corte di Cassazione aveva annullato l’ordinanza e rinviato gli atti al tribunale campano per una rivalutazione sulla discriminazione «nei confronti dell’operatore straniero». Nuovo “scambio” tra gennaio 2017 - quando i giudici di Salerno rigettavano nuovamente il ricorso - e gennaio 2018 - con la Cassazione che di nuovo annullava e chiedeva di rivalutare la decisione. L’ultima tappa è di pochi giorni fa: il 24 maggio il Tribunale di Salerno «con ampia e dettagliata motivazione, ha accolto il ricorso» e «restituito i beni sequestrati».

In particolare il Tribunale ha stabilito che: «Deve condividersi la valutazione di antieconomicità proposta dalla difesa e quindi procedersi alla disapplicazione della norma interna», per violazione degli articoli di libera prestazione dei servizi e libero stabilimento previsti dai trattati europei, visto che in Italia si è creata «una situazione di squilibrio per il libero esercizio del diritto di impresa nel territorio dell’Unione Europea senza una effettiva giustificazione».

Il Tribunale ha stabilito l’insussistenza del reato di raccolta abusiva visto che «il mancato rilascio della licenza al ricorrente non deriva dalla insussistenza in capo al prevenuto dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, ma esclusivamente dal fatto di operare per conto di società straniera rimasta priva di concessione per non avere partecipato al bando di gara del 2012, mancata partecipazione dipesa non da negligenza della detta società, ma quale conseguenza dell’applicazione di norma discriminatoria. Ne consegue che l’istanza di riesame va accolta e il decreto annullato».

PG/Agipro

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