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Attualità e Politica

13/07/2018 | 12:35

UIF (Bankitalia), Rapporto 2017: "Anomalie VLT, ticket utilizzati per il trasferimento di fondi"

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UIF Bankitalia Rapporto VLT ticket

ROMA - Con riferimento al comparto dei giochi, «anche nel 2017 sono state portate
all’attenzione dell’Unità diverse casistiche riguardanti le (VLT)» per le quali sono stati messi «in luce specifici aspetti di anomalia, quali intervalli temporali
eccessivamente prolungati tra l’emissione dei ticket e il successivo riutilizzo/riscossione». È quanto si legge nel Rapporto Annuale dell’UIF. «Nonostante l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli definisca tali strumenti come documenti di legittimazione validi esclusivamente nei confronti degli emittenti in relazione al rapporto sottostante, l’analisi delle segnalazioni porta a ipotizzare che i ticket vengano utilizzati anche per il trasferimento di fondi», spiega l'UIF nel Rapporto. «Tali strumenti, emessi potenzialmente senza limiti di importo massimo, anche a seguito del mero caricamento di banconote nella VLT e in assenza di giocate effettive, risultano facilmente trasferibili tra soggetti privati e dunque utilizzabili per ogni tipo di regolamento di affari la cui causa economica si voglia mantenere nascosta», sottolinea l'UIF.

Di fatto i ticket emessi dalle VLT «possono essere impropriamente utilizzati alla stregua di banconote, senza i limiti di legge a cui è assoggettato il denaro contante, con l’ulteriore vantaggio di essere più facilmente trasferibili in termini fisici (la dimensione di un ticket è più piccola di quella di una banconota da 5 euro, pur potendo avere un valore notevolmente superiore) e con l’unico inconveniente di dover essere riscossi entro un tempo limitato», spiega l'UIF. «L’introduzione, a opera del nuovo decreto antiriciclaggio, del cosiddetto
“ticket parlante” (che riporta informazioni in merito alle modalità di formazione del valore incorporato nel ticket e consente al concessionario di avere evidenza delle somme effettivamente puntate e vinte) faciliterà, dopo l’emanazione delle necessarie disposizioni secondarie, l’individuazione delle possibili condotte anomale anche per l’eventuale inoltro della segnalazione di operazioni sospette», conclude l'UIF.
MSC/Agipro

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