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Attualità e Politica

26/04/2021 | 15:18

Fondo Salvasport, Tar Lazio: Adm riveda le modalità di calcolo per il versamento degli operatori betting exchange

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ROMA - L'Agenzia Dogane e Monopoli dovrà rivedere le modalità di calcolo per il versamento del contributo al fondo “salvasport” dovuto dagli operatori di betting exchange. È quanto ha stabilito il Tar Lazio nella sentenza pubblicata oggi, relativa al caso sollevato da BetFair contro la nota dell'Agenzia dello scorso settembre. Nel provvedimento di sette mesi fa erano state definite modalità e termini per il versamento del contributo al fondo "salvasport" - previsto dal Dl Rilancio per fronteggiare la crisi economica del settore sportivo - fino a fine 2021, pari allo 0,50% della raccolta da scommesse su eventi sportivi di ogni genere.

Il Tar conferma che anche il betting exchange rientra tra le modalità di gioco su cui grava la tassa, tuttavia «non risulta» che l'Agenzia Dogane e Monopoli «abbia svolto alcun approfondimento istruttorio finalizzato ad individuare le modalità di calcolo del prelievo» tenendo conto «della peculiarità di tale tipologia di gioco e del diverso ruolo svolto dal concessionario rispetto alle scommesse tradizionali». Il betting exchange, in effetti, è una modalità che consente ai giocatori se fare da banco o puntare, e il concetto di "raccolta" è diverso da quello delle scommesse tradizionali. Le società di BE - i cui ricavi sono rappresentati da una commissione sulle vincite ottenute dai giocatori - sono soggetti intermediari di servizio e offrono uno scambio tra gli utenti, mentre i bookmaker classici accettano la puntata e pagano o riscuotono in base ai risultati.

Adm avrebbe quindi «dovuto rendere intellegibile il percorso logico motivazionale che ha portato alla definizione di "raccolta" con specifico riferimento al betting exchange». L’Amministrazione avrebbe inoltre dovuto «esplicitare le ragioni per le quali la corresponsione del prelievo viene imputata ai soli giocatori vincenti». L'Agenzia «ha chiaramente esercitato un potere discrezionale» su una materia in cui non esistono criteri univoci ed era quindi tenuta «a effettuare un’attività di interpretazione sistematica della normativa di settore e della normativa fiscale» che garantisse la parità di trattamento tra scommesse tradizionali e betting exchange. Tuttavia il provvedimento dello scorso settembre «non consente di ricostruire quali siano state le valutazioni svolte per giungere alle determinazioni ivi contenute né se siano state prese in considerazione modalità alternative di calcolo del prelievo». Non è quindi possibile valutare se tali modalità «siano effettivamente in grado di garantire una parità di trattamento»

Visto il difetto di istruttoria e di motivazione, il Tar ha annullato il provvedimento Adm «nella parte in cui ha individuato le modalità di calcolo del prelievo» per gli operatori betting exchange. L'Agenzia dovrà quindi «riesercitare il proprio potere discrezionale tenendo conto, nell’individuazione delle modalità di calcolo del prelievo, di quelle che sono le peculiarità della suddetta tipologia di gioco e coinvolgendo, ove ritenuto opportuno, anche i concessionari interessati».

LL/Agipro

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