Agipronews

Hai dimenticato la password?

Ultimo aggiornamento il 25/04/2024 alle ore 20:32

Attualità e Politica

24/02/2023 | 11:06

Imposta scommesse, Corte Tributaria di Napoli: dopo il 2016 no alle sanzioni per i titolari dei centri Stanley. Il Ceo Garrisi: "Trovare una soluzione con Adm"

facebook twitter pinterest
Imposta scommesse Corte Tributaria di Napoli: dopo il 2016 no alle sanzioni per i titolari dei centri Stanley. Il Ceo Garrisi: Trovare una soluzione con Adm

ROMA - La Corte di Giustizia Tributaria di Napoli ha riconosciuto per gli anni successivi al 2016 l’esonero dei titolari dei centri Stanley dall’imposizione fiscale, ritenendo la non assoggettabilità dell'attività ad alcun trattamento sanzionatorio tributario, perché la società non partecipa alla gestione di un'attività di gioco illecita. È quanto emerge dalla sentenza depositata il 22 febbraio, che ha accolto il ricorso presentato da Daniela Agnello e Vittoria Varzi. La Corte - si legge in una nota dell'avvocato Agnello -  ha ritenuto fondate le eccezioni formulate in via preliminare dalla società in tema di presupposti normativi dell'imposizione fiscale, fornendo una nuova lettura della legge di stabilità 2016 che ha modificato la natura dell'imposta sulle scommesse da indiretta ad imposta diretta, applicandola sui ricavi dell'attività economica. I giudici tributari scrivono che "l'imposizione andava calcolata solo sui ricavi dell'attività del bookmaker, titolare dell'attività economica, con esonero del CTD". Riguardo agli obiettivi della norma, pensata per reprimere il gioco illegale, la Corte ritiene che "non è riconciliabile con la peculiare situazione in cui opera Stanley ed i CTD alla medesima affiliati, in quanto, come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia essi non svolgono per nulla attività illecita". In particolare, secondo la Corte, "il legislatore ha modificato il quadro della disciplina di riferimento ed i presupposti dell'imposizione tributaria" e ha "senza dubbio espressamente esonerato i titolari dei centri collegati ad operatore estero dall'imposizione stessa, con conseguente non assoggettabilità anche dell'attività di Stanley ad alcun trattamento sanzionatorio tributario proprio perché essa non partecipa alla gestione di un'attività di gioco illecita". La sentenza ha quindi riconosciuto che l’operatore discriminato nell’accesso al sistema concessorio italiano non può essere equiparato al soggetto con attività illecita o irregolare e deve essere sottoposto al medesimo trattamento fiscale previsto per i soggetti concessionari. "Anche in un contesto di annullamento degli avvisi, la società si è sempre dichiarata disponibile - sia in sede nazionale sia territoriale - a trovare soluzioni condivise con Adm per evitare che continui l'ingente spreco di risorse pubbliche e private", ha dichiarato il Ceo di Stanley, Giovanni Garrisi. "Credo sia nell'interesse di tutti scongiurare questo spreco".
RED/Agipro

Foto credits wp paarz/Flickr CC BY-SA 2.0

Breaking news

Ti potrebbe interessare...

x

AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica

chiudi Agipronews
Accesso riservato

Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:

amministrazione@agipro.it

Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password