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Attualità e Politica

20/12/2022 | 18:15

Scommesse, Cassazione: l'attività di intermediazione per conto di bookmaker esteri è reato, irrilevante un'eventuale discriminazione

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Scommesse Cassazione: l'attività di intermediazione per conto di bookmaker esteri è reato irrilevante un'eventuale discriminazione

ROMA – Non è possibile svolgere in Italia attività di raccolta scommesse per conto di bookmaker estero senza concessione. A ribadirlo è la Terza sezione penale della Corte di Cassazione sul caso di due esercenti titolari di un centro scommesse, condannati a sei anni di reclusione dalla Corte d'Appello di Firenze per raccolta abusiva di gioco. I due imputati, infatti, lavoravano per conto di una società maltese priva di autorizzazioni in Italia. I giudici hanno spiegato che, in mancanza della concessione e della licenza di pubblica sicurezza, “per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice, occorre la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare” o per un comportamento discriminatorio. La Cassazione però fa presente che in questo caso non sussistono elementi per sostenere la discriminazione del bookmaker, né per la partecipazione al bando del 2012, né per la mancata adesione alla sanatoria del 2015. L'eventuale discriminazione, in ogni caso, non avrebbe peso in questa vicenda specifica, poiché i due imputati si sono resi colpevoli anche di intermediazione. I due ricorrenti
"oltre a svolgere attività di promozione e commercializzazione in favore del bookmaker comunitario, svolgevano anche attività di intermediazione telematica, diretta alla raccolta delle scommesse anonime». Di conseguenza, le vicende della società maltese "e le discriminazioni che questa avrebbe subito in ragione del bando Monti 2012, quand'anche accertate, sarebbero del tutto irrilevanti".

RED/Agipro

Foto credits Sergio D’Afflitto/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0 I

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