Agipronews

Hai dimenticato la password?

Ultimo aggiornamento il 25/04/2024 alle ore 20:32

Attualità e Politica

06/07/2018 | 17:00

Giochi, Consiglio di Stato conferma regolamento di Napoli: “Prioritaria la tutela del giocatore ‘fragile’”

facebook twitter pinterest
giochi consiglio di stato napoli regolamento

ROMA - Il Consiglio di Stato giudica legittima anche la retroattività del regolamento, che si applica anche alle sale giochi in attività prima della sua entrata in vigore. «L’esigenza di contemperare la prevenzione delle ludopatie con la salvaguardia delle relative attività già in essere, non può essere di impedimento – o di deroga - per l’applicazione generalizzata della disciplina regolamentare a tutela della salute». Il Collegio sottolinea anche la figura dell’«avventore tipo che passa lunghi periodi della giornata nella sala bingo» e che «costituisce tipico esponente del giocatore definito “fragile”, per il quale la lunga sosta al gioco diviene fondamentale interesse della vita ed un passatempo per la giornata». Palazzo Spada boccia anche «la pretesa inutile vessatorietà delle limitazioni contestate» che vengono applicate solo al territorio di Napoli ma non ai comuni limitrofi. «I poteri di cui il consiglio comunale e il sindaco sono titolari non possono che essere limitati all’ambito territoriale dell’ente e la legittimità del loro esercizio non può essere valutata con riferimento alla diversa o mancata disciplina dello stesso fenomeno nei comuni limitrofi». I giudici si soffermano poi sulla differenza di trattamento tra le sale giochi - sottoposte alla disciplina dei limiti orari - e attività più generiche come bar e tabaccherie, al cui interno è sempre possibile offrire prodotti di gioco. «Seppure possa condividersi in astratto l’assunto che anche in esercizi non dedicati esclusivamente al gioco, come bar, tabaccherie ed altri simili locali, l’attività di gioco possa assumere una dimensione non residuale, non può tuttavia sottacersi che la parzialità delle limitazioni adottate non ne determina necessariamente l’illegittimità, non potendo negarsi la loro adeguatezza, idoneità e proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti». LL/Agipro

Breaking news

Ti potrebbe interessare...

x

AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica

chiudi Agipronews
Accesso riservato

Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:

amministrazione@agipro.it

Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password