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Attualità e Politica

15/01/2020 | 12:07

Emilia-Romagna, la legge sui giochi: un lungo percorso tra modifiche, scadenze e proroghe

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Giochi Emilia Romagna legge regionale

ROMA - La legge 5/2013, che disciplina i giochi in Emilia Romagna, resa esecutiva nel giugno 2017 e modificata nel giugno del 2018, vieta l'esercizio di sale da gioco e scommesse (anche corner), nonché l'installazione di apparecchi di gioco entro 500 metri da una lunga serie di luoghi sensibili. Di seguito i punti principali.

I luoghi sensibili – La legge individua i seguenti luoghi sensibili, da cui le nuove sale e le nuove installazioni di apparecchi devono essere distanti almeno 500 metri secondo il percorso pedonale piu? breve: istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. Altri luoghi sensibili possono essere individuati dai singoli Comuni. Si precisa anche che nel calcolo della distanza minima va tenuto conto anche dei luoghi sensibili posti fuori dal territorio comunale.

La disciplina per slot e Vlt - Per quanto riguarda gli apparecchi, per installazione si intende il loro collegamento alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Nella definizione di nuova installazione rientrano anche: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

Le licenze già attive – La legge che impone il distanziometro si applica espressamente alle nuove aperture e alle nuove installazioni. Quanto a sale e apparecchi già in esercizio, le modalità applicative del 2017 prevedono precisi step di adeguamento. Il primo passo lo hanno fatto i Comuni a partire dalla fine del 2017, individuando i luoghi sensibili sul proprio territorio e gli esercizi non in regola con il distanziometro. Sulla base di questa mappatura, i Comuni sono tenuti a fare due tipi di comunicazione agli esercizi non in regola: ai titolari delle sale gioco e sale scommesse devono comunicare l'adozione entro sei mesi dei provvedimenti di chiusura, mentre ai titolari degli esercizi pubblici che ospitano slot devono inviare il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti di utilizzo alla loro scadenza. 

Doppia proroga per le sale non in regola - La normativa riguardante le sale non in regola con il distanziometro è stata modificata con una delibera del 21 gennaio 2019. Questa la situazione attuale: agli esercenti che intendano trasferire la propria attivita? in zone non proibite, già una delibera del 2017 concedeva una proroga di sei mesi rispetto alla data del provvedimento di chiusura, «al fine di consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse». La delibera del gennaio 2019 precisa che ogni Comune può disporre un'ulteriore proroga di sei mesi rispetto all’adozione del provvedimento di chiusura.

Gli esercizi pubblici: slot salve fino alla scadenza dei contratti - Meno definiti i tempi per gli esercizi pubblici che ospitano al loro interno le slot pur non essendo in regola con il distanziometro: non potranno più installare nuovi apparecchi, ma potranno tenere quelli già installati fino alla scadenza dei relativi contratti di utilizzo. 

Corner: tempo scaduto il 31 dicembre 2019 - Una particolare disciplina riguarda l'attività dei punti di raccolta delle scommesse (i cosiddetti corner) che proprio la delibera del 21 gennaio 2019 fa rientrare nelle attività soggette al distanziometro. I corner non in regola con il regime delle distanze, dice la delibera, non possono operare «oltre la scadenza dei contratti di concessione in essere e comunque, comprese le eventuali proroghe, non oltre il 31 dicembre 2019». 

Nuovi luoghi sensibili, “sfratto” dopo 10 anni - Nel caso di apertura di nuovi luoghi sensibili, i Comuni devono aggiornare la mappatura, ma alle attività che per effetto di questo aggiornamento si ritrovino non più in regola viene concessa la permanenza per un periodo congruo a consentire l'ammortamento degli investimenti effettuati. Questo periodo non può però essere superiore a dieci anni dall'aggiornamento della mappatura. 

MF/Agipro

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