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Attualità e Politica

22/04/2020 | 12:42

Giochi, Tar Emilia: "Sì a chiusura delle sale per tutelare la salute: il distanziometro va rispettato"

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ROMA - La chiusura di una sala giochi può essere disposta non solo per motivi di ordine pubblico, ma anche per tutelare la salute. A scriverlo è il Tar Emilia Romagna nella sentenza con cui è stato respinto il ricorso della società titolare di una sala scommesse a Castel San Giovanni (PC). A fine 2018 il Comune aveva disposto la chiusura dell’attività, sulla base della legge regionale che prevede almeno 500 metri di distanza tra le sale giochi e i luoghi sensibili come scuole e chiese. Un provvedimento di «utilità sociale» pensato per prevenire e contrastare la ludopatia che per i giudici costituisce un motivo fondato per fermare le attività di questo tipo. «La chiusura di una sala scommesse ben può essere disposta per ragioni diverse da quelle afferenti l’ordine pubblico e concernenti, invece, la tutela della salute», scrive il Tar. Di conseguenza, anche i Comuni hanno la facoltà di intervenire, anche se in questo caso l’attività era stata autorizzata dalla Questura. L’Amministrazione comunale «non si è mai espressa in maniera favorevole e, anzi, ha comunicato con largo anticipo i suoi intendimenti circa la necessaria chiusura della sala scommesse». Dunque, «risulta irrilevante che la ricorrente abbia ottenuto l’assenso della Questura di Piacenza». Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, la norma sulle distanze minime «non dà luogo ad alcuna "totale inibizione della libertà imprenditoriale"», perché chi gestisce la sala «potrà continuare a svolgere l’attività  in un diverso sito del territorio comunale, che si ponga a debita distanza dai luoghi sensibili già mappati dal Comune». Per i giudici è ininfluente anche la possibilità per gli scommettitori di giocare online, punto che secondo la società ricorrente renderebbe inutili i provvedimenti anti-ludopatia per le sale sul territorio: «Il fatto che sia disponibile online la possibilità di accedere a siti di scommesse non implica, di per sé, che siano inutili o non ragionevoli o proporzionali previsioni per la tutela dei soggetti deboli relative ai luoghi fisici di raccolta delle scommesse ed al loro posizionamento - conclude il Tar - atteso il semplice dato di fatto che i predetti luoghi fisici sono tutt’ora oggetto di frequentazione da parte di svariati soggetti fra cui persone che possono incorrere nella patologia della ludopatia». LL/Agipro

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