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Ultimo aggiornamento il 03/08/2026 alle ore 15:30

Attualità e Politica

03/08/2026 | 13:45

Adm, dal 10 settembre sarà attivo il portale delle segnalazioni in materia di gioco online

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Adm 10 settembre portale segnalazioni materia gioco online

ROMA – L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica che dal 10 settembre sarà attivo il portale delle segnalazioni in materia di gioco online, in attuazione di quanto previsto dalla convenzione di concessione. Il portale, come si legge in un comunicato dell’Agenzia, consente agli utenti di presentare reclami o segnalazioni in tema di conti di gioco, gestione della concessione e dei prodotti di gioco e, più in generale, sugli aspetti per i quali è presente la competenza di Adm e costituirà lo strumento per il monitoraggio dei tempi di risposta e del rispetto dell’obbligo dei concessionari di fornire riscontro ai reclami pervenuti, entro il termine massimo di 72 ore.

Il portale sarà accessibile sul sito dell’Agenzia tramite il link https://www.adm.gov.it/portale/portaledelle-segnalazioni, nonché attraverso i link presenti nella Sezione Gioco responsabile dei siti per la raccolta del gioco dei concessionari a distanza. La segnalazione o il reclamo si può presentare dopo aver proceduto all’identificazione tramite SPID e/o CIE, fornendo indicazioni relative al conto di gioco e al concessionario interessato dalla segnalazione. Nel caso in cui l’utente non sia in possesso dello SPID o della CIE, può inoltrare la richiesta direttamente alla mail dell’Ufficio gioco a distanza.

Inizialmente, quindi, Adm non interverrà nel rapporto tra concessionario e utente, ma potrà essere coinvolta in una seconda fase dall’utente che si ritenga insoddisfatto del riscontro ottenuto dal concessionario (oppure in caso di mancato riscontro). Nei primi mesi, questa seconda fase sarà gestita al di fuori del portale, e quindi l’utente che si ritiene insoddisfatto dovrà scrivere all’indirizzo mail dir.giochi.gadscommesse@adm.gov.it inserendo obbligatoriamente documento d’identità, codice ID del reclamo, fornito dal portale delle segnalazioni (al fine di consentire all’Ufficio di risalire alla segnalazione e ai documenti già presentati), e una breve spiegazione con la motivazione per cui non si ritiene soddisfatto della risposta fornita dal concessionario.

Nel caso in cui venga coinvolta, l’Agenzia valuta la risposta del concessionario della quale l’utente richiede il riesame e può avviare un supplemento istruttorio con il concessionario stesso, facendo decorrere un ulteriore termine di 72 ore per il riscontro. Adm, quindi, fornisce il riscontro all’utente e, se necessario, direttive operative al concessionario, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti nel caso sia contestato un inadempimento. Il riscontro di Adm all’utente chiude la segnalazione che, pertanto, non può essere riproposta.

RED/Agipro

 

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