Attualità e Politica
19/12/2025 | 10:14
19/12/2025 | 10:14
ROMA - Il Consiglio di Stato ha disposto il rinvio della decisione sull’applicazione delle nuove regole relative ai Punti Vendita Ricariche (Pvr) previste dal decreto legislativo di riordino del gioco online, ritenendo necessario acquisire ulteriori chiarimenti sulla situazione di fatto attuale.
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di associazioni e circoli ricreativi operanti nel settore, degli atti con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva dato immediata applicazione all’articolo 13 della norma, introducendo l’obbligo di iscrizione all’Albo Pvr e una serie di nuove prescrizioni operative.
In primo grado, il Tar Lazio aveva accolto il ricorso, stabilendo che le nuove regole non potessero essere applicate immediatamente, ma solo dopo la conclusione della procedura per l’assegnazione delle nuove concessioni di gioco. Secondo il Tribunale Amministrativo, fino a quel momento le disposizioni attuative dell’art. 13 dovevano ritenersi inefficaci, soprattutto nei confronti degli operatori ancora in regime di proroga tecnica. Contro questa decisione ha proposto appello l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mentre le associazioni ricorrenti hanno insistito affinché il giudice d’appello esaminasse anche le ulteriori censure di merito, incluse quelle di legittimità costituzionale ed europea.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha ritenuto che il punto decisivo per la decisione della controversia sia la verifica della situazione fattuale attuale. In particolare, il Collegio ha rilevato che dagli atti di causa non emerge con certezza se i concessionari in regime di proroga all’epoca del ricorso, siano adesso aggiudicatari. Secondo i giudici, questo elemento è essenziale, poiché solo la conclusione della gara potrebbe rendere nuovamente operative le disposizioni annullate dal Tar. In assenza di tale presupposto, le regole sui Pvr continuerebbero a non produrre effetti concreti, con la conseguenza che potrebbe mancare un interesse attuale e concreto a una decisione nel merito.
Anche la posizione autonoma dei Pvr - invocata dalle parti private - non è stata ritenuta sufficientemente dimostrata allo stato degli atti. In assenza di un’applicazione concreta delle nuove regole, il Consiglio di Stato ha sottolineato che non è possibile pronunciarsi neppure sulle questioni di legittimità costituzionale o sulla compatibilità della normativa con il diritto europeo.
Per questi motivi, il Collegio ha disposto il rinvio della causa a una nuova udienza pubblica, chiedendo alle parti di fornire chiarimenti puntuali e documentati su alcuni aspetti fondamentali, ovvero: se la procedura di gara sia stata effettivamente conclusa, se, in conseguenza di ciò, le regole sui Pvr siano tornate pienamente efficaci e quale sia l’attuale posizione degli operatori coinvolti, con riferimento alle concessioni, ai rapporti contrattuali e all’eventuale prosecuzione dell’attività.
Le parti sono state inoltre invitate a limitare le prossime memorie alla sola descrizione della situazione di fatto attuale, evitando la ripetizione di argomentazioni giuridiche già esposte.
La decisione definitiva, dunque, è rinviata alla prossima udienza, quando il giudice potrà valutare se esistano le condizioni per entrare nel merito della disciplina e delle contestazioni sollevate dagli operatori del settore.
FRP/Agipro
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