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Ultimo aggiornamento il 21/04/2026 alle ore 17:45

Attualità e Politica

21/04/2026 | 14:35

Apparecchi da gioco su una nave a Livorno, il Tribunale annulla multa e sequestro: “Sanzioni inapplicabili”

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Apparecchi da gioco su una nave a Livorno il Tribunale annulla multa e sequestro: “Sanzioni inapplicabili”

ROMA – Il gestore di apparecchi da gioco senza vincita in denaro, installati a bordo di navi iscritte al Registro Internazionale e destinati esclusivamente a un uso nelle acque extraterritoriali, non può essere sanzionato per essere ritenuto responsabile della violazione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. Così ha deciso il Tribunale di Firenze nella sentenza con la quale, accogliendo il ricorso di un gestore estero di apparecchi su navi battenti bandiera italiana e operanti in acque internazionali, ha annullato l’ordinanza dell’Agenzia delle Dogane di Livorno e ha disposto la restituzione degli apparecchi. La vertenza nasce da un’ispezione della nave effettuata presso il Porto di Livorno, in cui i funzionari dell’Adm avevano riscontrato la presenza di diversi apparecchi privi di nulla osta. È così scattata la sanzione nei confronti del gestore. Il Tribunale ha però accolto la tesi dell’operatore ricorrente, rappresentato dagli avvocati Valérie Peano e Veronica Lambertz, riconoscendo l’inapplicabilità delle sanzioni previste dall’articolo 110 Tulps in virtù di una legge di esenzione finalizzata a favorire la competitività delle navi nazionali rispetto a quelle straniere. Secondo il Tribunale, la legge di esenzione “verrebbe privata di significato utile laddove si ritenesse che l’esercizio delle attività contemplate dall’articolo 110 esercitate al di fuori delle acque territoriali, fosse subordinato all’ottenimento delle stesse autorizzazioni e al rispetto degli stessi requisiti tecnici previsti per le medesime attività esercitate sul territorio nazionale”.

Secondo il Tribunale, “alle attività contemplate dall’articolo 110 non sono applicabili le sanzioni previste allorché praticate a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro Internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale, né che, di conseguenza, l’esercizio di tali attività sia subordinato al rispetto di quei requisiti (tecnici e amministrativi) disciplinati dalle norme dalla cui violazione l’articolo 110 fa discendere l’applicazione della sanzione”. Il Tribunale di Firenze si pronuncia anche sui presupposti di applicabilità della norma di esenzione, ritenendo sufficiente l’adozione di accorgimenti volti a impedire l’uso degli apparecchi all’interno delle acque territoriali, quali lo spegnimento del macchinario, l’apposizione di un cartello “fuori servizio” o la chiusura degli apparecchi in un locale non accessibile al pubblico. Ancora, per la peculiarità del luogo di installazione degli apparecchi (la nave), il Tribunale ritiene non applicabile la giurisprudenza di legittimità che sanziona anche l’uso “potenziale” di macchinari irregolari presso gli esercizi.

NT/Agipro
 

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