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Ultimo aggiornamento il 23/01/2026 alle ore 14:40

Attualità e Politica

23/01/2026 | 10:16

Concessioni di gioco, Corte di Giustizia: "La direttiva Ue si applica anche in caso di proroga e senza obbligo di rinegoziazione”

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Concessioni di gioco Corte di Giustizia: La direttiva Ue si applica anche in caso di proroga e senza obbligo di rinegoziazione”

ROMA - La Corte di Giustizia dell’Unione europea conferma che, in caso di proroga legislativa di una concessione per il gioco lecito intervenuta dopo il termine di recepimento della direttiva 2014/23 (la normativa dell’UE che stabilisce le regole per l’aggiudicazione e la gestione delle concessioni), quest’ultima si applica anche a concessioni aggiudicate anteriormente, senza tuttavia imporre agli Stati membri l’obbligo di rinegoziare o riequilibrare le condizioni economico-finanziarie del rapporto. 
Lo stabilisce in modo chiaro l’ordinanza del 12 gennaio 2026 nella causa Cirsa Italia contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che riguarda una concessione stipulata nel 2013 per la gestione di una rete telematica di apparecchi da intrattenimento, prorogata fino al 31 dicembre 2024 con la legge n. 197/2022, che ha introdotto anche nuovi oneri a carico dei concessionari. Cirsa Italia aveva contestato tali proroghe, sostenendo che eventi imprevedibili come la pandemia da Covid-19 e l’aumento dei prelievi fiscali avessero alterato l’equilibrio economico-finanziario della concessione, chiedendo all’Adm di avviare un procedimento per la modifica delle condizioni contrattuali. Tale richiesta è stata respinta dall’amministrazione, pertanto la società ha impugnato il provvedimento davanti al Tar Lazio, che ha sollevato due questioni pregiudiziali davanti alla Corte di Giustizia.

La prima riguardava l’applicabilità della direttiva 2014/23 alle concessioni aggiudicate prima del suo recepimento ma successivamente prorogate, e la Corte ha chiarito che la direttiva si applica alle modifiche sopravvenute intervenute dopo il 18 aprile 2016. In tal senso la Corte precisa anche che, “in un settore coperto da armonizzazione esaustiva come quello delle concessioni”, non trovano applicazione diretta gli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) relativi alle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, perché la direttiva stessa disciplina in modo completo le ipotesi di modifica dei contratti di concessione.

La seconda questione riguardava l’eventuale obbligo di prevedere un procedimento amministrativo su richiesta del concessionario per modificare le condizioni contrattuali in caso di eventi imprevedibili. La Corte precisa che gli articoli 5 e 43 della direttiva 2014/23 non impongono agli Stati membri di “prevedere alcun potere discrezionale di rinegoziazione né un obbligo di rinegoziare o riequilibrare i rapporti concessori su richiesta del concessionario”. La direttiva prevede ipotesi di modifica senza nuova gara, ma non stabilisce che l’amministrazione debba necessariamente intervenire in presenza di eventi imprevedibili.
L’ordinanza richiama inoltre la sentenza del 20 marzo 2025 come base interpretativa consolidata, ribadendo che la direttiva 2014/23 è applicabile “ratione temporis” alle modifiche poste in essere dopo il termine di recepimento e non comporta alcun obbligo di riequilibrio economico delle concessioni.

FRP/Agipro

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