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Ultimo aggiornamento il 31/08/2026 alle ore 13:00

Attualità e Politica

31/08/2026 | 11:45

Concessioni slot e Vlt, il Tar Lazio riconosce la legittimità delle proroghe onerose: “Senza gara vantaggi economici per gli operatori di gioco”

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Concessioni slot e Vlt il Tar Lazio riconosce la legittimità delle proroghe onerose: “Senza gara vantaggi economici per gli operatori di gioco”

ROMA – Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso presentato dal concessionario Cirsa Italia contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione alle proroghe tecniche delle concessioni degli apparecchi slot e Vlt. La sentenza ha ritenuto infondati sia il ricorso originario sia i successivi motivi aggiunti contro la seconda proroga, che ha esteso la durata delle concessioni fino al 31 dicembre 2026.

Secondo il Tar, le proroghe disposte dal legislatore non imponevano ad Adm di procedere a un "riequilibrio economico-finanziario della concessione", né attribuivano all’Agenzia il potere di rinegoziare le condizioni del rapporto. I giudici hanno inoltre ritenuto legittima l’onerosità della proroga, considerando i vantaggi economici e concorrenziali derivanti dalla possibilità per i concessionari di continuare a operare senza affrontare, nell’immediato, una nuova procedura competitiva.

La controversia riguarda una concessione sottoscritta nel marzo 2013, originariamente prevista per nove anni e successivamente prorogata più volte. La legge di Bilancio 2023 aveva disposto una prima proroga tecnica, onerosa, fino al 31 dicembre 2024, prevedendo una maggiorazione del 15% dei corrispettivi una tantum relativi agli apparecchi Awp e ai diritti Vlt. La legge di Bilancio 2025 ha poi previsto una seconda proroga fino al 31 dicembre 2026, fissando gli oneri a 120 euro per ogni apparecchio Awp e a 4mila euro per ciascun diritto Vlt rilasciato alla data del 31 dicembre 2023.

Il concessionario aveva contestato l’onerosità delle proroghe e il mancato riequilibrio economico-finanziario della concessione. La società sosteneva che la pandemia da Covid-19, l’aumento del Preu, le limitazioni territoriali e orarie al gioco, il prelievo sulle vincite, la riduzione del numero delle Awp e la forte contrazione della raccolta avessero modificato significativamente l’equilibrio economico-finanziario originario.

Secondo il ricorrente, l’Amministrazione avrebbe quindi dovuto intervenire per “riequilibrare il rapporto concessorio”, anche in relazione ai costi della proroga. La società aveva inoltre sostenuto che avrebbe dovuto essere possibile aderire alla proroga rinunciando a una parte dei diritti Vlt originariamente detenuti. Il Tar ha escluso l’esistenza di un obbligo di Adm di avviare una procedura di riequilibrio. Determinante è stata la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea del gennaio 2026, intervenuta sul rinvio pregiudiziale disposto dallo stesso Tribunale amministrativo.
Richiamando il principio espresso dalla Corte di Giustizia, il Tar afferma che gli articoli 5 e 43 della direttiva 2014/23/UE non impongono necessariamente "all’amministrazione aggiudicatrice di disporre di un potere discrezionale per modificare le condizioni di una concessione quando eventi imprevedibili e non imputabili alle parti incidono significativamente sul rischio operativo".

Per il Tribunale, dunque, “Adm non era tenuta ad avviare alcun procedimento volto alla ricostituzione dell’equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio”, né poteva consentire al concessionario di aderire solo parzialmente alla proroga riducendo il numero dei diritti Vlt. Le norme che hanno disposto le due proroghe, infatti, non attribuivano all’Agenzia un potere di rinegoziazione.

Il Collegio ha escluso anche l’applicabilità del diritto alla rinegoziazione previsto dall’articolo 9 del Codice dei contratti pubblici. Secondo la sentenza, la norma riguarda "sopravvenienze straordinarie e imprevedibili" capaci di alterare significativamente l’equilibrio originario durante l’esecuzione del contratto. Nel caso esaminato, invece, le proroghe hanno esteso la durata della concessione oltre quella inizialmente prevista e hanno consentito ai concessionari di continuare a operare in condizioni remunerative.

A valutare la situazione economica della società ha contribuito anche il dato sui ricavi realizzati nel 2022. Il concessionario aveva indicato ricavi effettivi pari a circa 1,7 miliardi di euro, a fronte dei 2,7 miliardi inizialmente attesi. Per il Tar, tuttavia, il divario non è sufficiente a dimostrare una rilevante alterazione dell’equilibrio economico-finanziario, anche considerando che il concessionario assume su di sé il rischio operativo e che la concessione non garantiva volumi minimi di gioco, margini di guadagno fissi o un livello costante della domanda.

Quanto alla pandemia, il Tar ne riconosce l’impatto sull’attività, ma sottolinea che i concessionari Awp e Vlt hanno beneficiato di specifiche misure dirette ad attenuarne gli effetti, tra cui la sospensione della maturazione della base imponibile forfettaria per il Preu, la rimodulazione di alcuni adempimenti e la sospensione degli obblighi di adeguamento tecnologico. Secondo il Tribunale, queste misure “hanno sicuramente attenuato gli effetti sfavorevoli dell’evento pandemico”.
Il Tar considera infine significativo che, attraverso le proroghe tecniche, i concessionari abbiano potuto proseguire l’attività e recuperare parte della redditività persa durante il periodo pandemico.

FRP/Agipro
 

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