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Attualità e Politica

20/04/2015 | 18:28

Ctd esteri, prima sentenza di una Commissione regionale: “Legittimo accertamento fiscale su scommesse effettuate in Italia”

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Ctd esteri sentenza Commissione regionale

ROMA - Le agenzie collegate a bookmaker esteri senza concessione devono versare l’imposta unica sulle scommesse, dal momento che “la norma prevede espressamente l’applicazione della tassa nel territorio dello Stato in cui viene effettuata la puntata e ricevuta l’accettazione della stessa, anche quando la raccolta sia effettuata su incarico di terzi”. E’ quanto ha stabilito la prima, clamorosa sentenza pubblicata da una Commissione tributaria regionale, un vero e proprio “secondo grado” fiscale che arriva dopo le oltre 110 sentenze degli organismi provinciali. Ancora un successo dunque per l’amministrazione dei Monopoli (il conteggio fin qui è 73 verdetti favorevoli a Aams e 38 a vantaggio degli operatori comunitari), stavolta nei confronti del titolare di un centro trasmissione dati di un allibratore austriaco, raggiunto da un accertamento fiscale da 22mila euro, oltre a sanzioni e interessi per  9mila euro complessivi per il solo anno 2008. Secondo il collegio regionale di Bari, che ha confermato integralmente la legittimità dell’accertamento, “la pronuncia di primo grado evidenzia come debbono considerarsi soggetti di imposta coloro i quali gestiscono – in assenza di titolo abilitativo – concorsi o scommesse di ogni tipo sia in via diretta che per conto di terzi e con qualsiasi mezzo”. La legge di Stabilità 2011, è scritto ancora nella sentenza anticipata dalla rivista giuridica Lex and Gaming, consente di abbracciare una molteplicità di situazioni proprio per colpire “le attività che non operano nel settore in modo diretto e, ciononostante, ne ricavano un profitto”. Il ricorrente, a conferma di ciò, mette a disposizione del giocatore strumenti essenziali per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e il locale, “accoglie le proposte di gioco, incassa le somme e consegna al fruitore il ticket per la riscossione”. Respinta anche l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma che, nel 2011, ha introdotto il nuovo regime fiscale per le agenzie non autorizzate. NT/Agipro

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