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Attualità e Politica

30/07/2018 | 13:55

Decreto Dignità, la relazione di Centemero (Lega): "Il disturbo da gioco d'azzardo invece di ludopatia, anche le parole hanno un peso"

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ROMA - «Anche le parole hanno un peso»: per questo il decreto Dignità «introduce la locuzione “disturbo da gioco d'azzardo” in luogo di “ludopatia”». Lo ha detto il relatore del decreto Dignità, Giulio Centemero (Lega), nel corso della discussione generale in Aula alla Camera in cui ha illustrato il provvedimento.
«L'articolo 9, modificato in sede referente, facendo salve le restrizioni già introdotte dal legislatore, vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi e scommesse, nonché al gioco d'azzardo, come precisato durante l'esame in Commissione, comunque effettuata e su qualsiasi mezzo. Per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto-legge, si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente, fino alla loro scadenza, e, comunque, per non oltre un anno dalla medesima data. La disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni. La violazione dei divieti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 5 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50 mila euro per ogni violazione», ha spiegato. «Viene innalzata, infine, la misura del prelievo erariale unico, il così detto PREU, sugli apparecchi idonei per il gioco lecito, per provvedere agli oneri derivanti dall'articolo», continua. Inoltre, «nel corso dell'esame in sede referente, la misura del Preu sugli apparecchi idonei per il gioco lecito è stata rimodulata, a copertura delle norme che prevedono la decontribuzione per gli anni 2019 e 2020 per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti».

«Il nuovo comma 1-bis, introdotto in sede referente, specifica che nelle leggi e negli altri atti normativi, nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti “DGA”, disturbi da gioco d'azzardo», spiega. «Il nuovo comma 1-ter, anch'esso introdotto in sede referente, modifica la disciplina prevista dall'articolo 7, comma 4-bis del richiamato decreto Balduzzi, circa l'obbligo per i giochi con vincite in denaro di riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. La nuova norma prevede che per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono ricompresi nelle indicazioni della probabilità di vincita. La modifica riduce, pertanto, la percentuale della probabilità di vincita che viene comunicata al pubblico», chiarisce.

MSC/Agipro

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