Attualità e Politica
26/04/2019 | 15:32
26/04/2019 | 15:32
ROMA - Stop alle sponsorizzazioni di scommesse sulle maglie dei giocatori di calcio e a bordocampo, all’inserimento di prodotti pubblicitari legati al gioco nei programmi televisivi e nei film, vietati i gadget, l’organizzazione di eventi con premi, la pubblicità redazionale e quella, diretta e indiretta, effettuata dagli “influencer”: è la posizione contenuta nelle linee guida dell'Agcom, che servono a fornire «chiarimenti interpretativi» e «un orientamento agli operatori del settore per la corretta applicazione dell'articolo 9 del Decreto Dignità» e sono state stilate tenendo conto di alcuni principi come «il contrasto del gioco illegale» e «la riconoscibilità dell'offerta autorizzata rispetto a quella illegale», la trasparenza dei servizi offerti «in modo da favorire decisioni consapevoli» e «la protezione rafforzata delle categorie vulnerabili, con particolare riferimento ai minori e ai giocatori patologici».
STOP A SPONSORIZZAZIONI E GADGET - L'Agcom ribadisce il divieto di pubblicità, di sponsorizzazione o di comunicazione commerciale del gioco con vincita in denaro, come previsto dal Decreto Dignità. Sono vietati il product placement (la presenza di prodotti di gioco con finalità commerciale in film, serie e programmi tv), la distribuzione di gadget brandizzati dei prodotti di gioco, l'organizzazione di eventi con premi costituiti da prodotti brandizzati, le manifestazioni a premio, la pubblicità redazionale e la pubblicità, diretta e indiretta, effettuata dagli “influencer”. Il divieto di pubblicità resta in piedi anche se il cliente ha dato il consenso all'invio di comunicazioni commerciali.
COMPARAZIONE QUOTE - «I servizi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi competitors non sono da considerarsi come forme di pubblicità». Esclusi dal divieto anche i cosiddetti "spazi quote", ovvero «le rubriche ospitate dai programmi tv o web sportivi che indicano le quote offerte dai bookmaker, purchè non vi sia alcuna forma di invito al gioco». Per quanto riguarda la tv, è ammessa anche «la televendita di beni e servizi di gioco a pagamento», a patto che «non abbia finalità prevalentemente promozionale».
OK ALL'ESPOSIZIONE DELLE VINCITE - Saranno consentite, all'interno dei punti vendita di gioco e sui siti web degli operatori, «le informazioni sulle caratteristiche del prodotto e del servizio di gioco offerto», come «le quote, il jackpot, le probabilità di vincita, le puntate minime, gli eventuali bonus offerti» e «le informazioni rilasciate su richiesta del cliente», perché «risultano funzionali a consentire scelte di gioco consapevoli». Anche l'esposizione delle vincite realizzate presso un punto vendita «non costituisce pubblicità vietata». È permesso pubblicizzare degli eventi che si tengono all'interno di casinò o sale da gioco, a patto che la comunicazione «non abbia lo scopo di una promozione, anche indiretta, del gioco a pagamento».
SITI WEB - Nessun divieto per i domini dei siti. Inoltre «esulano dall’ambito di applicazione del divieto i cosiddetti servizi gratuiti di indicizzazione mediante algoritmo forniti direttamente dai motori di ricerca o dai marketplace (es. Apple Store, Google Play) che consentano all’operatore di gioco di avere un posizionamento migliore nei risultati di ricerca dell’utente, una volta che quest’ultimo abbia già inserito la specifica query relativa al gioco a pagamento nel motore di ricerca o nel marketplace.
SI' A PUBBLICITA' PROGRESSO - Via libera alle «comunicazioni commerciali business to business, incluse quelle diffuse sulla stampa sepcializzata» e all'organizzazione «di fiere sul gioco a pagamento destinate agli operatori di settore». Saranno consentite «le comunicazioni di responsabilità sociale di impresa, come le campagne informative sui giochi vietati, sui fattori di rischio, i corsi di formazione sulla ludopatia riservati agli operatori di gioco». È permessa anche la citazione del concessionario come «finanziatore di un determinato progetto o iniziativa di carattere sociale e benefico, senza esposizione del marchio o del logo». Via libera anche all'utilizzo del marchio che identifichi, oltre ai servizi giochi, «ulteriori attività aventi carattere autonomo, purchè non sussistano ambiguità circa l'oggetto della promozione e in questa non compaiano elementi evocativi del gioco».
VIGILANZA E SANZIONI - «Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, l'Agcom si avvale della collaborazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo le modalità che verranno definite da un successivo protocollo di intesa», mentre, «nel corso dell'istruttoria finalizzata all'accertamento delle violazioni, l'Agcom si avvale della collaborazione della Guardia di Finanza». L’Autorità si impegna a «promuovere forme di co-regolamentazione che prevedano l’obbligo, per i gestori dei social e dei blog, di rimuovere la pubblicità del gioco a pagamento veicolata in violazione del divieto».
MSC/Agipro
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