Attualità e Politica
20/05/2020 | 13:35
20/05/2020 | 13:35
ROMA - «Oltre ai ben noti ingenti danni globali, nel nostro ordinamento l’emergenza epidemiologica sembra sia stata altresì capace di scatenare un forte contrasto tra l’amministrazione centrale e quelle regionali, o almeno questo è quanto si evince dalla sentenza del TAR Calabria del 9/5/2020». Lo ha evidenziato l’avvocato Filippo Boccioletti, Consulente As.Tro, in una nota. «La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha presentato ricorso per l’annullamento dell’ordinanza del Presidente della Regione Calabria con cui si consentiva nel territorio di tale Regione, sin dalla data di adozione dell’ordinanza, la ripresa dell’attività di ristorazione, non solo con consegna a domicilio e con asporto, ma anche mediante servizio al tavolo - ricorda Boccioletti - Per il TAR, che accolto il ricorso e annullato l’ordinanza, è bene evidenziare sin da subito, "spetta ... al Presidente del Consiglio dei Ministri individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus COVID-19, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall’art. 3, comma 1 d.l. n. 19 del 2020, che però nel caso di specie è indiscusso che non risultino integrati"».
«Il TAR Calabria - spiega ancora l'avvocato - che ha accolto tutti e tre i motivi di ricorso presentati, riguardo all’ultimo ha affermato che "non risulta che l’emanazione dell’ordinanza oggetto di impugnativa sia stata preceduta da qualsivoglia forma di intesa, consultazione o anche solo informazione nei confronti del Governo. Anzi, il contrasto nei contenuti tra l’ordinanza regionale e il D.P.C.M. 26 aprile 2020 denota un evidente difetto di coordinamento tra i due diversi livelli amministrativi, e dunque la violazione da parte della Regione Calabria del dovere di leale collaborazione tra i vari soggetti che compongono la Repubblica, principio fondamentale nell’assetto di competenze del titolo V della Costituzione"».
«Il TAR Calabria - aggiunge il legale esperto di gaming - ha respinto la questione pregiudiziale sollevata dalla Regione Calabria circa il "tono costituzionale" della controversia. In particolare, i Giudici amministrativi hanno rilevato come il provvedimento in parola abbia natura di ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità e, in merito alle condizioni dell’azione in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, verificate d’ufficio dal TAR, questo ha rilevato come la Presidenza stessa sia «il fulcro del necessario coordinamento dell’attività amministrativa posta in essere dallo Stato e dalle Autonomie», si legge ancora nella nota. «Sul piano dei controinteressati, poi, - prosegue la nota - Il TAR ha ritenuto ammissibile l’intervento degli Enti locali e degli operatori del settore della ristorazione individuando l’interesse per questi ultimi "nella possibilità di riprendere le attività imprenditoriali" ed ha, infine, ritenuto inammissibile l’intervento del Codacons in quanto questo, seppur ha prodotto in giudizio lo statuto, "non ha specificato quale interesse, sussistente in modo omogeneo in capo agli associati, l’intervento è inteso a tutelare". Nel merito, infine, il TAR Calabria, ha premesso come la funzione del giudice amministrativo in questo caso sia da considerarsi “meramente tecnica” in quanto non rientra tra i compiti dello stesso "sostituirsi alle amministrazioni e, dunque, stabilire quale contenuto debbano avere, all’esito del bilanciamento tra i molteplici interessi pubblici o privati in gioco, i provvedimenti amministrativi". Ciò posto, i giudici amministrativi calabresi, affermata la competenza dello Stato all’adozione del decreto in parola, in merito al sollevato contrasto del decreto stesso con l’art. 41 Cost. ha affermato che "è la legge a predeterminare il contenuto della restrizione alla libertà di iniziativa economica, demandando ad un atto amministrativo la commisurazione dell’estensione di tale limitazione».
RED/Agipro
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