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Attualità e Politica

30/05/2025 | 11:48

Gara online, Tar Lazio respinge il ricorso di altri operatori sulla sospensione del bando

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Gara online Tar Lazio respinge il ricorso di altri operatori sulla sospensione del bando

ROMA - Il Tar Lazio ha reso note le motivazioni contenute nella sentenza di merito con la quale ha bocciato i ricorsi di altri operatori che chiedevano la sospensione della gara per le concessioni del gioco online. Tra queste si trovano la legittimità delle limitazioni imposte ai Punti Vendita ricariche (Pvr), il calcolo del valore di ogni singola concessione, il chiarimento relativo all’incremento dei livelli di tassazione, le finalità del piano di investimenti a carico di ciascun concessionario e la legittimità dei limiti più stringenti per i giocatori tra i 18 e i 24 anni. In particolare, in merito a questo ultimo punto - che rappresenta un’ulteriore motivazione rispetto a quelle esposte nelle sentenze precedenti - il Collegio chiarisce che tali limiti sono: “ben lungi dall’apparire, come sostenuto in ricorso, discriminatori e inadeguati, in quanto posti a tutela dell'interesse pubblico e alla tutela della salute, mediante la salvaguardia delle fasce e dei soggetti più deboli”. A tal proposito, si precisa che le società ricorrenti – tutte piccole e medie imprese italiane (PMI) - appartenenti al settore del gioco pubblico a distanza e attualmente operanti in regime di proroga giusta avevano impugnato gli atti della procedura indetta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riferendo il carattere “discriminatorio” del bando. Tuttavia, il Tar ha ritenuto legittimo contestare tutte le censure e respingere definitamente i ricorsi. 

A seguito della decisione del Tribunale Amministrativo alcuni concessionari hanno richiesto al Consiglio di Stato la sospensione urgente del bando, il quale ha respinto tale domanda. Il decreto presidenziale che nega lo stop al bando di gara rimanda i ricorrenti ad un’udienza cautelare il prossimo 12 giugno. L’istanza cautelare di sospensione dell’intero “iter di selezione” – scrive il Consiglio di Stato nel testo che respinge la richiesta - appare del tutto “sovrabbondante rispetto all’interesse delle parti, sia considerando l’esito conseguibile dall’eventuale accoglimento del ricorso sia in merito alla denegata partecipazione (esito, peraltro, di un provvedimento di esclusione non ancora adottato)”. Al momento, stante la natura del provvedimento appellato, “non è possibile scrutinare la fondatezza delle censure di merito” e quindi “non sussistono le condizioni per disporre l’accoglimento dell’istanza”. 

Il bando di gara dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli – la cui deadline per le offerte scade oggi 30 maggio - prevede il rilascio di concessioni per l’esercizio del gioco online al costo di 7 milioni di euro ciascuna. Il ministero dell’Economia ha previsto nelle relazioni tecniche del decreto di riforma del settore circa 50 domande, con un introito previsto di 350 milioni di euro.

FRP/Agipro

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