Attualità e Politica
10/09/2019 | 14:08
10/09/2019 | 14:08
ROMA - Forte contrarietà per il ricorso al distanziometro, ma apprezzamento per «una seppur minima attenzione all’esigenza di bilanciare l’interesse alla tutela della salute pubblica con quello della salvaguardia delle attività economiche che operano nella legalità». Questo il giudizio contenuto in una nota dell'avvocato Massimo Piozzi del Centro Studi As.Tro, a proposito della legge regionale sul contrasto al gioco patologico approvata dal Consiglio Regionale del Veneto il 3 settembre scorso. Il punto della legge che ha destato maggiori discussioni e polemiche è stata la salvaguardia delle attività già esistenti, per le quali non si applica il distanziometro (divieto di installazione di apparecchi a meno di 400 metri dai luoghi sensibili).
In una prima formulazione, l'articolo relativo stabiliva gli esercizi fossero esenti solo dalle limitazioni imposte dai Comuni nell’ambito degli strumenti di pianificazione territoriale. «Da qui – argomenta Piozzi - qualcuno aveva ritenuto che le disposizioni che stabilivano le distanze minime dai luoghi sensibili (comma 2 dello stesso articolo), per le quali era invece assente qualsiasi riferimento alla loro efficacia temporale, dovessero ritenersi applicabili in via retroattiva.
Nella versione definitiva approvata in Consiglio Regionale, è stato quindi specificato che la salvaguardia delle attività preesistenti riguarda anche l’applicazione delle distanze minime dai luoghi sensibili. Ed è proprio questa integrazione ad aver scatenato una buona dose di polemiche».
La correzione della legge è secondo l'avvocato di As.tro da accogliere con favore, «in quanto va a scongiurare l’insorgenza di contrasti interpretativi in sede applicativa», ma in ogni caso «già il testo partorito dalla V Commissione non poteva essere considerato retroattivo con riguardo all’applicazione del “distanziometro”. Era infatti privo di una disposizione transitoria che disciplinasse i tempi di applicazione dei divieti in esso stabiliti o, comunque, di un riferimento testuale inequivocabile che potesse indurre a ritenere l’applicazione retroattiva di tali divieti. Per tale ragione, nel primo commento al progetto di legge, ci eravamo già espressi nel non ritenere retroattive le norme sul “distanziometro”».
Per quanto riguarda le limitazioni orarie, è previsto che sia la Giunta Regionale ad adottare il provvedimento per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, sempre nei limiti stabiliti nell’intesa Stato - Enti Locali: «È sicuramente apprezzabile l’idea di omogeneizzare a livello regionale i limiti all’esercizio dell’attività di gioco. Ciò consente infatti di scongiurare una regolamentazione a macchia di leopardo, che può solo favorire fenomeni di migrazione dei giocatori senza apportare benefici alla lotta al GAP», conclude Piozzi.
RED/Agipro
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