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Ultimo aggiornamento il 01/07/2026 alle ore 16:25

Attualità e Politica

01/07/2026 | 15:00

Giochi, il Tribunale Ue conferma il no al marchio “For Better gaming-Veikkaus” del bookmaker statale finlandese: “Manca la componente distintiva”

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Giochi il Tribunale Ue conferma il no al marchio “For Better gaming Veikkaus” del bookmaker statale finlandese: “Manca la componente distintiva”

ROMA - Il Tribunale dell’Unione europea ha confermato il rifiuto dell’Ufficio Ue per la proprietà intellettuale (Euipo) di registrare il marchio “For Better Gaming – Veikkaus”, depositato dalla società finlandese Veikkaus Oy per una serie di servizi legati al gioco, alle scommesse e alle piattaforme di intrattenimento digitale.

Nel dettaglio, l’Euipo aveva rifiutato la registrazione per gran parte dei servizi richiesti, ritenendo che il segno fosse privo di carattere distintivo. Secondo l’amministrazione, il pubblico di riferimento, in particolare quello di lingua finlandese, avrebbe percepito l’espressione come un semplice messaggio promozionale, equivalente a un invito a migliorare l’esperienza del gioco, senza alcuna funzione di indicazione dell’origine commerciale dei servizi.
La società ricorrente sosteneva invece che il marchio, considerato nel suo insieme, possedesse un carattere distintivo sufficiente. Al centro della controversia vi era proprio l’interpretazione dell’elemento “Veikkaus”. Secondo la società, pur corrispondendo originariamente in finlandese ai termini “scommessa” o “pronostico”, esso sarebbe ormai identificato dal pubblico esclusivamente con l’impresa stessa, grazie alla forte notorietà acquisita negli anni in Finlandia. A suo avviso, proprio questo elemento, già utilizzato come denominazione sociale e come marchio ampiamente conosciuto, avrebbe conferito all’intero segno una capacità distintiva, rafforzata dalla struttura stessa della combinazione tra slogan e marchio separati da un trattino.

Il Tribunale ha respinto tali argomentazioni confermando la decisione dell’Euipo. In primo luogo, i giudici hanno ribadito la distinzione strutturale prevista dal regolamento tra il carattere "distintivo intrinseco del segno" e quello acquisito mediante l’uso. Il giudice ha ricordato che la valutazione deve basarsi esclusivamente sulle caratteristiche intrinseche del marchio così come depositato, senza che la notorietà o l’uso di un elemento possa incidere su tale analisi. Il fatto che “veikkaus” sia un segno eventualmente dotato di “distintività acquisita” non consente automaticamente di trasferire tale qualità all’intero marchio composto.

In secondo luogo, il Tribunale Ue ha analizzato la percezione del pubblico di riferimento, confermando che il segno, nel suo insieme, viene compreso come una semplice combinazione descrittiva. I giudici hanno osservato che il pubblico finlandese continuerà a comprendere il termine “veikkaus” nel suo significato letterale di “scommessa” o “gioco di pronostici” e interpreterà l’intera espressione “For Better Gaming – Veikkaus” come “per un gioco migliore – scommesse/pronostici”. L’espressione inglese “for better gaming” e il termine finlandese “veikkaus”, quindi, si integrano in modo coerente, trasmettendo un messaggio immediato relativo al miglioramento dell’esperienza nel gioco e nelle scommesse. La presenza del trattino tra le due parti non è stata ritenuta sufficiente a modificare questa percezione né a introdurre elementi di originalità o ambiguità tali da attivare un processo interpretativo nel cliente.

Il Tribunale ha inoltre chiarito che la combinazione tra un marchio principale e uno slogan non è di per sé sufficiente a conferire carattere distintivo. Anche la struttura del segno, pur simile ad altre utilizzate nel mercato, deve essere valutata esclusivamente in base alla sua capacità concreta di indicare l’origine commerciale dei servizi. In questo caso, tale capacità è stata esclusa.

Infine, è stata respinta anche la rilevanza dei precedenti nazionali invocati dalla ricorrente, poiché il sistema dei marchi dell’Unione europea è autonomo e non vincolato dalle decisioni degli uffici nazionali. La valutazione deve essere effettuata esclusivamente alla luce del diritto dell’Unione, indipendentemente dall’eventuale registrazione del medesimo segno in uno Stato membro.

FRP/Agipro

Foto Credits: Wikipedia CC BY-SA 4.0
 

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