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Ultimo aggiornamento il 16/04/2026 alle ore 15:52

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16/04/2026 | 10:20

Giochi online, Corte di Giustizia Ue: “Consumatori possono chiedere restituzione delle somme perse con operatori privi di autorizzazione”

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Giochi online Corte di Giustizia Ue: “Consumatori possono chiedere restituzione delle somme perse con operatori privi di autorizzazione”

ROMA - Un consumatore può chiedere la restituzione delle somme giocate perse a operatori stabiliti in un altro Stato membro, “qualora i giochi di cui trattasi fossero vietati nel suo Stato di residenza”. Con questa motivazione la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che il diritto dell’Unione “non si oppone a una normativa nazionale che vieti alcuni giochi online”, anche se offerti da operatori in possesso di licenza in un altro Stato membro, e che tale divieto può produrre conseguenze civili, inclusa la nullità dei contratti e la restituzione delle puntate perse.
Secondo i giudici europei, un consumatore può quindi chiedere il rimborso delle somme perse giocando su piattaforme online estere, qualora i giochi fossero vietati nel proprio Stato di residenza.

La pronuncia nasce da un caso che coinvolge due società con sede a Malta, titolari di licenza locale, che offrivano online slot machine virtuali e scommesse sulle estrazioni di lotterie anche in Germania. Tra il 2019 e il 2021, un giocatore residente in Germania aveva utilizzato tali servizi, perdendo diverse somme, e poi era stato oggetto di un'azione legale.
All’epoca dei fatti, la normativa tedesca vietava in linea generale il gioco online, consentendo solo alcune attività limitate, come le scommesse sportive e le lotterie. Slot machine e giochi assimilabili restavano esclusi dal perimetro autorizzato.

La Corte ha chiarito che, in assenza di armonizzazione europea, gli Stati membri possono “limitare la libera prestazione dei servizi per motivi imperativi di interesse generale”, come la tutela dei consumatori e dell’ordine pubblico. Le differenze tra gli ordinamenti nazionali, anche sotto il profilo morale e sociale, giustificano un ampio margine di discrezionalità.

In questo contesto, misure restrittive volte a indirizzare il gioco verso circuiti autorizzati e contrastare i mercati paralleli sono considerate legittime. La Corte ha inoltre evidenziato che il successivo passaggio della Germania a un sistema di autorizzazione preventiva non incide sulla validità del regime precedente né sulle conseguenze giuridiche del regime stesso.
Resta quindi possibile, secondo il diritto dell’Unione, dichiarare la nullità dei contratti conclusi in violazione del divieto nazionale e riconoscere azioni civili per la restituzione delle puntate perse, la cui disciplina concreta è rimessa al diritto nazionale.
Infine, la Corte ha escluso che la mera esistenza di una licenza in un altro Stato membro o la partecipazione volontaria del consumatore possano, di per sé, configurare un abuso del diritto europeo.

FRP/Agipro
 

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