Attualità e Politica
26/11/2024 | 15:51
26/11/2024 | 15:51
ROMA – Via libera del Consiglio di Stato per la gara del gioco del Lotto. Palazzo Spada ha licenziato e pubblicato il parere sulla gara, revisionando alcuni punti da correggere e perfezionare. Le osservazioni di palazzo Spada saranno recepite dagli uffici tecnici del ministero dell’Economia nel giro di poche settimane, poi sarà possibile avviare le procedure per la gara, che presenta una base d’asta di 1 miliardo di euro e sarà indirizzata a grandi operatori nazionali e internazionali.
Il Consiglio di Stato, nel complesso, ha suggerito di chiarire o riformulare alcune clausole, per eliminare ambiguità che potrebbero generare confusione o esclusioni immotivate, favorendo ricorsi o contestazioni da parte degli esclusi. Sono state segnalate anche le restrizioni ingiustificate, che potrebbero limitare la concorrenza, violando i principi di proporzionalità e non discriminazione, nonché i conflitti con la normativa vigente. L’analisi si è focalizzata sui criteri di aggiudicazione e sui requisiti di partecipazione, che dovranno essere proporzionati e non eccessivi, nel rispetto dei principi di concorrenza e parità di trattamento.
REGOLE TECNICHE - Nessuna specifica osservazione sulle “Regole tecniche”. “Utile e opportuna” l’introduzione del glossario, fondamentale per esigenze di uniformità e certezza interpretativa sullo svolgimento della procedura di gara. Il Consiglio di Stato ha poi sollecitato ad alcune precisazioni nella parte relativa alle dotazioni tecniche, talvolta troppo generiche o poco chiare.
REGOLE AMMINISTRATIVE - Riguardo le “Regole amministrative per l’assegnazione della concessione e la stipula dell’atto di convenzione”, il Consiglio di Stato ha chiesto un chiarimento sulla possibilità di sospensione del termine di presentazione delle domande in caso di mancato funzionamento della piattaforma. Tale regola potrebbe infatti “dar luogo a situazioni insidiose, in contrasto con il fondamentale principio di certezza che deve governare le pubbliche gare”.
SELF CLEANING - In relazione alla parte dedicata alla disciplina del self cleaning, nel bando sono considerate “misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”. Sarebbe opportuno, però, riformulare la disposizione in modo tale che la valutazione dell’efficacia delle misure adottate dall’operatore economico sia rimessa all’amministrazione competente.
CAUSE DI ESCLUSIONE - Nell’ambito delle cause di esclusione, è stata introdotta nel bando una nuova regola che prevede l’esclusione dei candidati che abbiano dato incarichi a persone che, negli ultimi tre anni, hanno avuto poteri autoritativi o negoziali nelle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, questa regola dovrebbe essere eliminata, perché in contrasto con un decreto legislativo, secondo cui le cause di esclusione devono essere definite in modo chiaro e preciso, devono essere tassative ed espressamente previste dal Codice (cioè non devono essere aggiunte altre cause).
FIRMA E SOCCORSO ISTRUTTORIO - Per quanto riguarda il soccorso istruttorio, le regole amministrative stabiliscono che “la mancanza della firma sulla domanda di partecipazione, sulle dichiarazioni richieste e sull’offerta” può essere sanata. Tuttavia nelle gare pubbliche – si legge nel parere - la firma sull’offerta è essenziale per garantire la certezza dell’identità degli operatori e l’obbligo degli impegni presi. Se l’offerta non è firmata, non si può correggere con il soccorso istruttorio, perché questo violerebbe il principio di parità tra i concorrenti, dando a qualcuno la possibilità di correggere un elemento fondamentale. Pertanto, sarebbe meglio eliminare questa disposizione, permettendo all’amministrazione di valutare caso per caso se è possibile correggere la documentazione.
RIFERIMENTI NORMATIVI - Pur apprezzando l’intento di chiarezza e trasparenza, il Consiglio di Stato ha sottolineato la natura meramente esemplificativa e non esaustiva del documento presente nel bando “Principali riferimenti normativi”. Esso è anche “privo di qualsiasi sistematicità”: deve essere “assolutamente evidenziata e ribadita la natura di mera ricognizione del contenuto del documento ed il carattere meramente esemplificativo e non esaustivo”.
Sulla formulazione del progetto di fattibilità, che comprende sia il progetto tecnico/organizzativo, sia il piano economico/finanziario, il Collegio ritiene che l’indicazione delle spese che il candidato intende sostenere nel corso della concessione, dovrebbe prevedere un’adeguata indicazione analitica delle singole voci. Questo per consentire all’Amministrazione nella fase di gara di poter al meglio valutare e apprezzare in tutte le sue componenti il progetto proposto e nella fase contrattuale di poter verificare l’esatto rispetto di quanto promesso.
SCHEMA DI CONVENZIONE - Sull’atto di convenzione per il rapporto di concessione, invece, appare non pertinente la nozione di “insindacabile giudizio”, che andrebbe modificata per evitare contestazioni sull’eccessivo potere in capo all’Amministrazione. La clausola prevede infatti che “Adm, con riferimento agli andamenti della raccolta di gioco, può sospendere, a suo insindacabile giudizio e senza alcun indennizzo per il concessionario, in qualsiasi momento del periodo di validità della concessione, la commercializzazione di uno o più giochi oggetto della concessione stessa”.
RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO - Troppo vaga poi la disposizione che impone al concessionario di “tenere indenne e manlevare Adm da qualsiasi costo, anche spese legali, derivante da provvedimenti giudiziari anche non definitivi, relativi a violazioni degli obblighi della convenzione, dei regolamenti di gioco o delle norme sul gioco del Lotto e altri giochi numerici) o accordi, anche transattivi, raggiunti a conclusione di qualsiasi causa o disputa legata a violazioni degli obblighi della convenzione”. Questa disposizione “dovrebbe essere rivista o chiarita, perché risulta troppo generica, considerando che il concessionario non ha modo di controllare gli accordi transattivi stipulati dall'ADM”.
LIVELLI DI SERVIZIO - A proposito dei livelli di servizio e delle penali concretamente applicabili, si osserva che il documento reca indicazioni analitiche in ordine alle prestazioni che devono essere assicurate dal concessionario. E’ opportuno che questa parte della documentazione di gara rechi previsioni il più possibile dettagliate e ispirate a rigorosi criteri di proporzionalità.
GL/Agipro
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