Attualità e Politica
19/05/2026 | 17:30
19/05/2026 | 17:30
ROMA - La Corte di Giustizia Tributaria (Cgt) regionale della Calabria ha annullato un avviso di accertamento da oltre 51mila euro emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) nei confronti del titolare di un bar nel quale era installato un terminale con accesso ad internet. Decisivi sono stati i principi fissati dalla Corte Costituzionale con una sentenza del 2025 sulla legittimità del decreto Balduzzi – che vietava l’installazione di terminali online nei pubblici esercizi - e sui cosiddetti “totem” telematici (apparecchi self service per il gioco) collegati a internet.
Il contenzioso nasce da un controllo effettuato nel 2015 dalla Guardia di Finanza, al termine del quale Adm aveva contestato la presenza di un apparecchio ritenuto idoneo al gioco con vincite in denaro non collegato alla rete statale. Da qui l’emissione dell’avviso di accertamento per imposta unica sulle scommesse, interessi e sanzioni per un totale di oltre 51mila euro, applicando il criterio forfettario previsto dalla Legge di Stabilità 2015.
La difesa, affidata all’avvocato Bernardo Procopio, aveva contestato sin dal primo grado l’impostazione dell’accertamento, sostenendo “la natura non illecita dell'apparecchio (il “totem” per navigazione libera e operazione a premi), l'inapplicabilità del decreto legislativo in materia di imposta unica e la mancanza di prova del funzionamento illecito”.
Nella decisione di secondo grado, particolare rilevanza ha assunto proprio la sentenza della Corte Costituzionale, con cui la Consulta ha ritenuto “che la norma censurata (Decreto Balduzzi), pur perseguendo la legittima finalità di contrasto alla ludopatia e di tutela della salute, fosse affetta da irragionevolezza e difetto di proporzionalità, in quanto colpiva indiscriminatamente qualsiasi apparecchiatura connessa a internet, a prescindere dalla concreta destinazione al gioco”.
Secondo la Corte tributaria, dopo la pronuncia costituzionale “ciò che rileva ai fini dell’odierno giudizio è la sussistenza della prova del presupposto impositivo”, ossia la dimostrazione concreta che l’apparecchio fosse “comunque idoneo a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro”.
La sentenza n. 104/2025, infatti, “nell'annullare il divieto generalizzato di messa a disposizione di apparecchiature connesse a internet”, ha affermato che “la mera connettività telematica di un'apparecchiatura in un pubblico esercizio non può, di per sé, costituire indice univoco di destinazione al gioco illecito”.
La sentenza sottolinea inoltre che il verbale della Guardia di Finanza – sul quale si basava il provvedimento di Adm – provava soltanto “il rinvenimento del totem acceso”, la presenza “di icone di giochi tipo slot machine sullo schermo” e il mancato collegamento alla rete statale, ma non costituiva “prova sufficiente dell’idoneità specifica dell’apparecchio a consentire il gioco con vincite in denaro”.
Richiamando direttamente la Consulta, la Corte evidenzia inoltre che “qualsiasi dispositivo dotato di browser consente, in linea teorica, tale accesso, senza che ciò ne muti la natura”.
Da qui la conclusione della Cgt, secondo cui la pretesa fiscale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli “non abbia trovato nel giudizio di merito adeguata prova documentale e tecnica in ordine al requisito essenziale dell’idoneità al gioco con vincite in denaro”.
L’appello è stato quindi accolto, con riforma integrale della sentenza di primo grado e annullamento dell’avviso di accertamento.
FRP/Agipro
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