Attualità e Politica
16/03/2023 | 12:53
16/03/2023 | 12:53
ROMA - Dopo Milano, Rovigo e Napoli, anche il Giudice Tributario di Torino afferma l’equiparazione di Stanleybet ai concessionari statali ed esclude tassativamente l’applicazione del trattamento fiscale sanzionatorio, previsto unicamente per gli “operatori non collegati alla filiera legale”, riconoscendo che Stanleybet è un’eccezione alla regola e l’imposta unica va applicata, con lo stesso regime fiscale applicato ai concessionari, in quanto “la società maltese è soggetto che può esercitare l’attività di raccolta lecita di scommesse sul territorio nazionale italiano, anche se non ha mai potuto essere collegata al “totalizzatore nazionale“ in quanto discriminata”.
La Corte di Giustizia Tributaria di Torino era stata adita per pronunciarsi sui ricorsi proposti dagli Avvocati Daniela Agnello e Vittoria Varzi, nell’interesse della società Stanleybet e due CTD ad essa affiliati. Oggetto del giudizio erano gli avvisi di accertamento in materia di imposta unica sulle scommesse che l’ADM aveva quantificato secondo la normativa sanzionatoria prevista per le attività illecite. La difesa contestava il metodo di quantificazione dell’imposta utilizzato dall’ADM e chiedeva l’applicazione dell’imposta nei termini e nelle modalità previste per i concessionari statali. La Corte di Giustizia Tributaria di Torino ha accolto l’impostazione difensiva censurando la posizione dell’Agenzia che “rifiuta di assimilare agli operatori italiani la società maltese ricorrente”. Il Giudice Tributario fonda la pronunzia sulla ratio legis della normativa di settore, precisando che questa “è chiaramente individuabile nella volontà del legislatore di sanzionare l’attività di gioco illecita”. La Corte di Torino ribadisce che in materia di imposta unica si distinguono “due categorie di operatori, quella dei concessionari che esercitano attività lecita a cui viene applicato il d.lgs. 504/1998 e quella dei soggetti che esercitano un’attività illecita, in assenza di concessione e/o di autorizzazione, ai quali tale normativa non può essere applicata” e, pertanto, che “Stanleybet Malta Limited, appartiene di fatto ad una terza categoria di soggetti , quelli da considerare sanati dalla giurisprudenza e rappresenta un’eccezione alla regola” nei cui confronti è intervenuta “una sorta di sanatoria”. Su tali premesse, la Corte di Giustizia conclude “la società ricorrente maltese è soggetto che può esercitare l’attività di raccolta lecita di scommesse sul territorio nazionale italiano, anche se non ha mai potuto essere collegata al “totalizzatore nazionale“ in quanto discriminata. Tale riconoscimento automaticamente la sottopone al regime fiscale previsto dalla legge 504/98, per il pagamento dell’imposta sull’attività svolta”. Daniela Agnello, legale di Stanleybet e dei due centri, a margine di Enada ha commentato: "Le corti tributarie di Torino e Milano censurano l'Agenzia delle Dogane. L’ostinato rifiuto di riconoscere Stanley potrebbe determinare gravi danni erariali".
RED/Agipro
Foto credits wp paarz/Flickr CC BY-SA 2.0
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