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18/01/2024 | 11:18

Imposta scommesse, Corte Tributaria Bari disapplica norma italiana per agenzie Stanleybet: “Trattamento fiscale discriminatorio”

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Imposta scommesse Corte Tributaria Bari disapplica norma italiana per agenzie Stanleybet: “Trattamento fiscale discriminatorio”

ROMA - Il Giudice tributario torna a pronunciarsi sull’imposta unica a carico dei centri affiliati all’operatore Stanleybet. In una sentenza del 12 dicembre, la Corte di Giustizia Tributaria (Cgt) di Bari ha ribadito la liceità dell’attività svolta dal bookmaker e affermato che l’Agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm)ha applicato un trattamento fiscale discriminatorio ai titolari dei centri. E’ stato quindi deciso di disapplicare la legge del 2014 che stabilisce come base imponibile per i punti non autorizzati il triplo della raccolta media provinciale delle agenzie concessionarie. Non solo: il giudice ha ribadito che l’imposta unica dev’essere calcolata sui ricavi dell’attività del bookmaker inglese, con totale esonero per gli agenti – raggiunti da diversi accertamenti dell’Agenzia - a partire dall’anno 2016.

Ancora una volta, spiega una nota di Daniela Agnello, legale dei ricorrenti, la Corte Tributaria ha confermato che la Stanleybet va assoggettata al medesimo trattamento fiscale previsto per i soggetti concessionari e regolarizzati, non rientrando tra gli operatori con attività illecita. 

La Cgt di Bari ha attestato che “non risulta conforme ai principi comunitari la previsione di un trattamento fiscale deteriore, nella misura in cui … Stanleybet può essere qualificato come “soggetto sanato dalla giurisprudenza”, in ragione dell’accertata illegittimità della sua esclusione dai tre bandi di gara per l'aggiudicazione delle concessioni, avvenuta in violazione del diritto dell'Unione, nonché della conseguente legittimità (anche sotto il profilo penale) della prestazione dei servizi in regime transfrontaliero”. I giudici hanno quindi accolto i tre ricorsi proposti dall’avvocato Agnello, censurando l’operato dell’Amministrazione laddove non ha applicato la tassazione sui ricavi anche nei confronti della società maltese. 

Con riferimento all’imposta pretesa dall’amministrazione, si legge nella sentenza che “Tale previsione diviene dunque essa stessa discriminatoria, in quanto assume, quale presupposto per un trattamento fiscale sfavorevole, un fatto … derivante dall'avere Stanleybet subito un trattamento già ripetutamente dichiarato discriminatorio a livello nazionale e comunitario.”

Commentando la decisione, l’avvocato Agnello ha dichiarato che “I Giudici tributari, in merito all’imposizione fiscale per gli anni dal 2016, manifestano un orientamento che si pone in contrasto con l’Agenzia delle Dogane e Monopoli: la modifica normativa si applica nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel settore, ivi incluso l’operatore Stanleybet già reiteratamente discriminato nell’accesso al mercato italiano. La normativa applicata da Adm, come riconosciuto dal Giudice di Bari, determina ulteriore discriminazione nei confronti della società”.

RED/Agipro

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