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Attualità e Politica

26/02/2020 | 12:24

Imposta scommesse estere in Corte Ue, Fiorentino (Avvocatura Dello Stato): “Decisione attesa, non c’è stata alcuna discriminazione”

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Imposta scommesse estere in Corte Ue Fiorentino (Avvocatura Dello Stato): “Decisione attesa non c’è stata alcuna discriminazione”

ROMA - «La sentenza era attesa in questi termini, la Corte ha accolto le nostre posizioni. Ci aspettavamo un esito positivo, dopo aver letto le osservazioni della Commissione UE e dopo la decisione della Corte di non tenere udienza pubblica e non prevedere le conclusioni dell’Avvocato Generale. I giudici la consideravano evidentemente una questione semplice da risolvere». E’ quanto dichiara ad Agipronews l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino, che insieme al collega Pio Marrone ha seguito la causa per conto del Governo italiano, commentando la decisione della Corte di Giustizia che ha definito legittima la normativa italiana sull’imposta a carico dei centri esteri privi di concessione. 

«Non c’è stata discriminazione ai danni del bookmaker, perché non sono paragonabili situazioni così diverse. La Corte dice: una cosa è disporre di una struttura tutta italiana (come nel caso dei concessionari, ndr), un’altra è l’utilizzo di operatori italiani da parte di una società che è stabilita in uno stato estero. E’ giusto differenziare il regime di tassazione, quindi. Poi c’era una terza questione (relativa alla previsione – per il calcolo delle imposte a partire dal 2015 – di una base imponibile pari al triplo della raccolta media provinciale registrata dai concessionari di scommesse, ndr) che è stata definita irricevibile perché successiva alla vicenda principale», aggiunge l’Avvocato dello Stato. Il procedimento di Parma, da cui è nato il caso europeo, tornerà ora alla Commissione Tributaria emiliana: «Sì, è così. La decisione “fa Stato” in tutte le vicende analoghe nei tantissimi giudizi pendenti in tutta Italia. Molte sentenze erano già favorevoli all’Agenzia delle Dogane, anche se non tutte. Sui temi di rilevanza comunitaria, ha avuto ragione l’Amministrazione, poi se ci saranno altre controversie specifiche con i gestori saranno affrontate caso per caso nei vari giudizi». Il tema della doppia imposizione, infine, “non poteva far breccia”, visto che quella è «competenza degli stati nazionali e si risolve con lo strumento delle convenzioni bilaterali. La Corte non è scesa nel merito ma in questo caso non c’era doppia imposizione. La tassa pagata a Malta dal bookmaker era relativa a giochi diversi da quelli gestiti in Italia e quindi la questione non si poneva neanche», conclude Fiorentino.

NT/Agipro

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