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Ultimo aggiornamento il 07/04/2026 alle ore 14:20

Attualità e Politica

07/04/2026 | 11:15

Imposta scommesse per agenzia estera a Bonate di Sotto (Bg), la Cassazione: “Accertamento Dogane, per il 2015 calcolo meno oneroso per il contribuente”

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Imposta scommesse per agenzia estera a Bonate di Sotto (Bg) la Cassazione: “Accertamento Dogane per il 2015 calcolo meno oneroso per il contribuente”

ROMA – Il calcolo dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2015 deve avvenire con il metodo più favorevole al contribuente, anche se il gestore dell’agenzia priva di concessione non ha aderito alla procedura di regolarizzazione introdotta dalla legge. Lo ha stabilito la quinta sezione civile della Corte di Cassazione in un’ordinanza. Dunque, il calcolo basato sul triplo della raccolta media provinciale delle agenzie autorizzate – utilizzato dall’Agenzia delle Dogane in un accertamento fiscale contro il gestore di un’agenzia a Bonate di Sotto (Bergamo) – “risulta applicabile dal 1° gennaio 2016 in poi, senza alcuna limitazione”.

La causa si riferisce ad un’attività in provincia di Bergamo, in cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - a seguito di un controllo effettuato nel 2019 - ha accertato l’esercizio di attività di raccolta delle scommesse per conto di un bookmaker estero non autorizzato (Aleabet) e non collegato al totalizzatore nazionale. In assenza di “documentazione contabile utile”, Adm ha proceduto con un “accertamento induttivo”, applicando il criterio più gravoso, fondato su una base imponibile pari al triplo della raccolta media provinciale e su un’aliquota più elevata.

La titolare del punto scommesse ha impugnato il provvedimento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo, sostenendo che, trattandosi dell’anno 2015, dovesse applicarsi il sistema più favorevole previsto dalla normativa vigente. I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso, decisione poi confermata in appello dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, che ha ritenuto “erronea la liquidazione induttiva effettuata dall’Agenzia” secondo i criteri più penalizzanti.

Adm ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il regime più favorevole dovesse essere riconosciuto “esclusivamente ai soggetti che avevano aderito alla procedura di regolarizzazione fiscale”, precisando che la norma era valida solo per chi “avrebbe potuto regolarizzarsi e non lo ha fatto nel 2015, potendo farlo nel 2016”. La Suprema Corte, pur riconoscendo la legittimità dell’accertamento imposto da Adm, ha respinto il ricorso presentato dall’Agenzia, chiarendo che la modifica normativa intervenuta con la Legge di Stabilità 2016 ha semplicemente “differito nel tempo” l’applicazione del metodo più oneroso. Nelle motivazioni si legge, infatti, che “è evidente che le nuove modalità di determinazione dell’imposta si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016 nei confronti di tutti i soggetti che non hanno aderito alla regolarizzazione”. Secondo i giudici di Cassazione, dunque, per gli anni precedenti resta valido il criterio più favorevole, “senza distinzioni legate alla regolarizzazione”.

FRP/Agipro


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