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Ultimo aggiornamento il 31/12/2025 alle ore 13:02

Attualità e Politica

31/12/2025 | 10:49

Imposta unica agenzie estere, Cgt Lombardia: tassare il margine. Avv. Agnello: “Ora un’intesa con Adm“

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Imposta unica agenzie estere Cgt Lombardia: tassare il margine. Avv. Agnello: “Ora un’intesa con Adm“

ROMA - La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha accolto diversi appelli proposti da Stanleybet contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riformando integralmente le sentenze di primo grado della CGT di Sondrio. Con le nuove sentenze, i giudici tributari hanno statuito che, ai sensi della legge che ha riformato la tassazione sulle scommesse sportive (la 208 del 2015), la base imponibile dell’imposta unica deve essere determinata sul margine effettivo (ricavi meno vincite) e non sul volume della raccolta, anche per i centri operanti al di fuori del sistema concessorio.  Tale interpretazione – secondo i giudici tributari – è coerente con il principio costituzionale di effettività della capacità contributiva e con il principio di uguaglianza, escludendo pretese sostanzialmente sanzionatorie basate esclusivamente sulla raccolta delle giocate. La Corte ha rideterminato l’imposta dovuta, ha annullato le sanzioni e ha condannato l’amministrazione alle spese di giudizio. Qualche giorno fa sono state depositate altre sentenze della Corte Lombarda: i giudici hanno ritenuto non condivisibile la tesi dell’Ufficio regionale di Adm che pretendeva di mantenere, per gli operatori non concessionari, il vecchio metodo forfettario del triplo della raccolta media provinciale. Nella decisione si sottolinea che “una simile impostazione finirebbe per trasformare il meccanismo di determinazione dell’imposta in una misura sostanzialmente sanzionatoria, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di effettività della capacità contributiva”. La Corte ha quindi stabilito che anche nei confronti dei soggetti operanti fuori dal sistema concessorio, l’imposta vada calcolata sul margine effettivo, ricorrendo – ove manchi la contabilità analitica – agli ordinari strumenti di ricostruzione induttiva.
L’avv. Agnello, legale delle parti ricorrenti, dopo il deposito delle diverse sentenze, dichiara: “Grande soddisfazione per l’accoglimento dei ricorsi e per il riconoscimento, in modo chiaro, che il criterio del margine è l’unico parametro coerente con i principi costituzionali e deve valere per tutti gli operatori, anche per quelli non collegati al totalizzatore nazionale”. È un importante passo, è scritto in una nota, per razionalizzare il prelievo fiscale, evitando derive sanzionatorie e rispettando la capacità contributiva effettiva. “Si auspica una nuova stagione di colloqui e di collaborazione con l’amministrazione, finalizzata all’intesa per il pagamento di un’imposta equilibrata e in linea con i parametri concessori”, conclude l’avvocato.

NT/Agipro

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