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Ultimo aggiornamento il 02/07/2026 alle ore 20:10

Attualità e Politica

02/07/2026 | 18:15

Licenza scommesse negata, il Tar Puglia respinge la richiesta di sospensione urgente: "Prevalgono gli interessi pubblici"

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Licenza scommesse negata il Tar Puglia respinge la richiesta di sospensione urgente: Prevalgono gli interessi pubblici

ROMA - Prevalgono gli interessi pubblici rispetto a quelli della società ricorrente e non sussistono le condizioni per intervenire con urgenza. È questa la motivazione con cui il Tribunale Amministrativo per la Puglia ha respinto la richiesta di sospensione cautelare presentata contro il diniego - da parte della Questura - del rilascio della licenza per l'attività di raccolta delle scommesse. La decisione, tuttavia, non entra nel merito della legittimità del provvedimento della Questura, ma riguarda esclusivamente la richiesta di un intervento immediato.

Nel decreto, il Presidente del Tar evidenzia che l'interesse della società è "meramente pretensivo", ossia finalizzato a ottenere una licenza non ancora posseduta. Per questo, nella fase cautelare, ritiene prevalenti gli interessi pubblici connessi al rilascio dell'autorizzazione.
Il giudice osserva inoltre che non emerge un "pregiudizio di estrema gravità ed urgenza" tale da giustificare una misura cautelare immediata. Secondo il Tribunale Amministrativo non vi è un danno così grave da rendere necessario intervenire prima della Camera di Consiglio, già fissata per il 22 luglio.

Tra gli elementi che hanno portato a questa conclusione vi sono anche i tempi con cui è stato presentato il ricorso. Il diniego della licenza era stato notificato il 23 aprile 2026, il successivo rigetto dell'istanza di riesame il 9 maggio, mentre il ricorso è stato notificato il 10 giugno e depositato il 2 luglio. Per il Presidente, questi tempi sono incompatibili con una richiesta di tutela cautelare urgente, che presuppone invece la necessità di un intervento immediato.
Il decreto richiama anche una clausola contenuta nel contratto sottoscritto tra le parti nell'ottobre 2025. L'accordo prevedeva che, qualora le autorizzazioni necessarie non fossero state ottenute entro tre mesi, il contratto si sarebbe risolto automaticamente. Poiché quel termine è ormai scaduto, anche questo elemento è stato ritenuto non idoneo a giustificare una misura d'urgenza.

Il Presidente precisa, però, di non essersi pronunciato sulla fondatezza del ricorso. La valutazione del cosiddetto fumus boni iuris, cioè della possibile illegittimità del diniego della Questura, viene infatti rinviata al collegio dei magistrati, che potrà esaminare la questione dopo il pieno contraddittorio tra le parti.
Il decreto, quindi, non rappresenta una bocciatura del ricorso né conferma la legittimità del diniego della licenza. Stabilisce soltanto che, allo stato, non ricorrono i presupposti previsti dalla legge per adottare un provvedimento cautelare urgente.

FRP/Agipro

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