Attualità e Politica
23/01/2025 | 14:45
23/01/2025 | 14:45
ROMA – Il Tar Sicilia ha respinto il ricorso presentato dal gestore di una sala giochi con scommesse e videolotteries contro la decisione presa dalla Questura di Palermo e inerente alla revoca della licenza per la gestione di un punto vendita.
I fatti si riferiscono al decreto di revoca emesso nel maggio 2021 dal Questore di Palermo, il quale si fondava su una vicenda penale che ha visto coinvolto il ricorrente e che si riferiva al trasferimento fraudolento di beni e associazione di tipo mafioso. Tuttavia, nonostante il ricorrente fosse stato assolto dal Tribunale di Palermo in merito ai fatti penali, la Questura ha comunque deciso di confermare la revoca della licenza.
Il Tar Sicilia, attivato dal gestore del punto vendita, ha sottolineato che il rilascio di licenze per l’attività di raccolta dei giochi rientra tra le autorizzazioni di polizia, caratterizzate da “un’ampia discrezionalità da parte dell’autorità competente”. Inoltre, come si legge nella sentenza, “l’esercizio del potere in materia di attività di raccolta delle scommesse è sindacabile o censurabile solo nei casi di evidente irragionevolezza o inattendibilità del provvedimento”. Si evidenzia, inoltre, che la decisione del Questore si basa su esigenze preventive, volte a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. Tali esigenze richiedono che la gestione dell'attività sia sottratta a qualsiasi ragionevole pericolo di collegamento con l'eventuale commissione di operazioni illecite che, nel caso preso in esame, si legano al gioco e alla raccolta di scommesse o di videolottery.
In conclusione, come riporta la sentenza, seppur il ricorrente è stato assolto per i reati ascritti, “è altrettanto vero che al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione, due soggetti, per il tramite di un terzo, hanno fittiziamente intestato una società a due ulteriori soggetti tra cui il ricorrente”. Pertanto, come evidenzia il Tribunale, sotto il profilo amministrativo è da prendere in considerazione “l’imprudenza del ricorrente” che giustifica la conferma di revoca.
FRP/Agipro
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